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 giovedì 26 maggio 2016

LA LEGGE

Processo penale: la ricognizione

di Olga Cancellieri


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“La lingua può nascondere la verità ma gli occhi mai!” (Michail Bulgakov). Tale frase ci sembra particolarmente indicata per introdurre un’importante e delicato strumento probatorio del processo penale: la ricognizione che deve essere intesa come quella prova consistente nel riconoscere una persona (è questa l’ipotesi più comune in cui si ricorre a questo mezzo di prova), una cosa o un ambiente che era stato percepito in precedenza da chi è chiamato ad effettuarla. Tale strumento probatorio si vede spesso nei film e telefilm, quando cinque o sei persone si mettono in riga contro una parete, e una persona dietro al vetro a specchio, li vede, non vista, e riconosce una persona specifica; infatti, mediante tale atto un soggetto, che si dichiara in grado di riconoscere una persona determinata o più persone, viene chiamato ad individuarle tra altre aventi caratteristiche somatiche simili. Tuttavia è innegabile che si tratta di uno strumento processuale complesso, in cui il ruolo del Giudice istruttore sarà molto delicato in quanto ha il compito d’invitare chi deve eseguire la ricognizione a descrivere nel modo più dettagliato possibile la persona o la cosa, i suoni, le voci che devono essere riconosciuti.

Secondo molti esperti del diritto ed autori di manuali, si tratterebbe di una prova meno attendibile della testimonianza, perché l’atto della ricognizione risulta più fallibile e meno sicuro, poiché il ricognitore, a parere di molti, durante il momento culminante lavora su materia logica (ricordi, sensazioni lontane nel tempo) ovvero sul c.d. “deja vu”. Spesso accade che il ricognitore subisca forti variabili emotive oppure che ricordi un viso noto a proposito del quale non rammenti più alcunché. Va sottolineato, inoltre, che la ricognizione, quale mezzo di prova tipico, può avere luogo soltanto nel corso della istruzione dibattimentale e nel corso delle indagini preliminari allorquando venga effettuato un incidente probatorio ammesso dall’ art. 392, comma 1° lettera g), c.p.p. se vi siano ragioni d’urgenza che non permettano di rinviare la ricognizione al dibattimento.

Si tratta comunque di un mezzo di prova che sarà valutato dal Giudice che dovrà formare il suo libero convincimento ritenendolo rilevante o meno, così come qualunque altro mezzo di prova, non avrà, quindi, maggiore o minore valore probatorio di altri. Infine, in caso di ricognizioni plurime, cioè quando più soggetti sono chiamati a riconoscere una medesima persona, le ricognizioni vengono eseguite separatamente in modo tale da impedire che gli autori possano comunicare fra di loro. Nel caso, invece, in cui una persona sia chiamata ad effettuare la ricognizione di più persone o cose si deve porre la persona o la cosa da riconoscere tra più persone o più cose sempre diverse tra di loro.


 


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