LA LEGGE
Processo penale: la ricognizione
di Olga Cancellieri
“La lingua può nascondere la verità ma gli occhi
mai!”
(Michail Bulgakov). Tale frase ci sembra particolarmente indicata per
introdurre un’importante e delicato strumento probatorio del processo penale:
la ricognizione che deve essere intesa come quella prova consistente nel
riconoscere una persona (è questa l’ipotesi più comune in cui si ricorre a
questo mezzo di prova), una cosa o un ambiente che era stato percepito in
precedenza da chi è chiamato ad effettuarla. Tale strumento probatorio si vede
spesso nei film e telefilm, quando cinque o sei persone si mettono in riga
contro una parete, e una persona dietro al vetro a specchio, li vede, non
vista, e riconosce una persona specifica; infatti, mediante tale atto un
soggetto, che si dichiara in grado di riconoscere una persona determinata o più
persone, viene chiamato ad individuarle tra altre aventi caratteristiche
somatiche simili. Tuttavia è innegabile che si tratta di uno strumento
processuale complesso, in cui il ruolo del Giudice istruttore sarà molto
delicato in quanto ha il compito d’invitare chi deve eseguire la ricognizione a
descrivere nel modo più dettagliato possibile la persona o la cosa, i suoni, le
voci che devono essere riconosciuti.
Secondo molti esperti del diritto ed
autori di manuali, si tratterebbe di una prova meno attendibile della
testimonianza, perché l’atto della ricognizione risulta più fallibile e meno
sicuro, poiché il ricognitore, a parere di molti, durante il momento culminante
lavora su materia logica (ricordi, sensazioni lontane nel tempo) ovvero sul
c.d. “deja vu”. Spesso accade che il ricognitore subisca forti variabili
emotive oppure che ricordi un viso noto a proposito del quale non rammenti più
alcunché. Va sottolineato, inoltre, che la ricognizione, quale mezzo di prova
tipico, può avere luogo soltanto nel corso della istruzione dibattimentale e
nel corso delle indagini preliminari allorquando venga effettuato un incidente
probatorio ammesso dall’ art. 392, comma
1° lettera g), c.p.p. se vi siano ragioni d’urgenza che non permettano di
rinviare la ricognizione al dibattimento.
Si tratta comunque di un mezzo di
prova che sarà valutato dal Giudice che dovrà formare il suo libero
convincimento ritenendolo rilevante o meno, così come qualunque altro mezzo di
prova, non avrà, quindi, maggiore o minore valore probatorio di altri. Infine,
in caso di ricognizioni plurime, cioè quando più soggetti sono chiamati a
riconoscere una medesima persona, le ricognizioni vengono eseguite
separatamente in modo tale da impedire che gli autori possano comunicare fra di
loro. Nel caso, invece, in cui una persona sia chiamata ad effettuare la
ricognizione di più persone o cose si deve porre la persona o la cosa da
riconoscere tra più persone o più cose sempre diverse tra di loro.
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