mercoledì 24 febbraio 2016
EREDITÀ
Successione necessaria e legittima
di Olga Cancellieri
Si esaminano le
successioni ereditarie che vengono in essere in assenza di testamento
(successione legittima) e malgrado il testamento (successione necessaria). Più
nello specifico la successione necessaria si verifica di regola quando c’è un
testamento, ma il testatore ha leso la quota di coloro che avevano diritto ad
una parte dell’eredità o a una parte dei beni ereditari, che per questa ragione
vengono definiti legittimari, e sono eredi necessari perché devono “necessariamente”
succedere malgrado un qualsiasi testamento in senso contrario. Tuttavia,
osservando le norme sulla successione necessaria, scopriamo che questa può
verificarsi anche quando non ci sia stato testamento, quando, cioè, il defunto
ha con delle donazioni, effettuate in vita, leso i diritti dei legittimari
(violando la c.d. “quota legittima”). Da tutto ciò si intende come le regole
sulla successione necessaria riguardino entrambi i tipi di successione
legittima e testamentaria, e s’intende, altresì, come si sia voluto garantire
un diritto a determinati soggetti, indipendentemente dall’acquisto della
qualifica di erede.
Nel nostro ordinamento, infatti, alcuni soggetti non
possono essere “diseredati” o privati dei beni che spetterebbero loro alla
morte del dante causa. Può accadere, allora, che gli eredi del defunto, qualora
siano lese le loro spettanze, potranno agire come legittimari, per reintegrare
la loro quota, infatti, ai legittimari è riservata una parte della quota
ereditaria ma non tutto il patrimonio. I legittimari sono: il coniuge, se
ancora in vita; i figli; in assenza di figli, i fratelli o le sorelle del “de
cuius” o gli ascendenti. Tuttavia, si diceva, costoro hanno diritto ad una
parte di eredità ma non a tutta. Pertanto il “de cuius” potrebbe, tramite
testamento, senza intaccare la quota che spetta ai riservatari di cui sopra,
disporre come ritiene più opportuno della restante parte del proprio asse
ereditario. Ma vediamo concretamente quali sono le quote “di riserva” che il
codice ha stabilito per i legittimari.
Al coniuge spetta metà eredità, se non
vi sono figli, altrimenti, se vi è un solo figlio, la sua quota si riduce ad un
terzo, se i figli sono due o più, la quota del coniuge si riduce ad un quarto,
mentre ai figli spetterà metà patrimonio da suddividere tra tutti i figli. Se
non vi è coniuge (perché defunto o divorziato) all’unico figlio spetta metà
patrimonio, se i figli sono da due in su, si divideranno i due terzi dell’asse
ereditario, mentre al disponente rimarrà libero solo un terzo del patrimonio. Infine,
nel caso in cui, il coniuge non lasci figli, ma ascendenti legittimi, questi
concorrono alla successione con il coniuge superstite (a cui spetta metà
patrimonio, mentre un quarto spetta agli ascendenti). Tuttavia potrebbe
accadere che un individuo muoia senza lasciare alcun testamento. In quel caso
si aprirà la successione legittima, erediteranno i parenti più prossimi, a
partire, anche in questo caso, da coniuge superstite e figli, ove vi siano.
Chiaramente, non avendo il defunto disposto alcunché mediante testamento, l’intero
asse ereditario verrà suddiviso tra i congiunti più prossimi, sempre che questi
accettino l’eredità. Pertanto, il coniuge superstite avrà l’intera eredità in
assenza di figli o fratelli o ascendenti, altrimenti gli spetterà il 50% dell’eredità
da dividere con un figlio, o ancora solo un terzo, perché i restanti due terzi
spetteranno ai figli (due o più). Invece, le proporzioni si invertono in
assenza di figli, ma in presenza di ascendenti o fratelli del defunto: due
terzi al coniuge e il restante terzo spetterà a tutti gli ascendenti o ai
fratelli. Infine uno o più figli in assenza di coniuge ma in presenza di
ascendenti del defunto, ereditano tutto da dividere in parti uguali,
escludendo, quindi, completamente, dalla successione gli ascendenti.
Tuttavia,
anche a questi o ai fratelli, spetterà tutto qualora il defunto non abbia né
coniuge né figli. Se non vi siano fratelli e nemmeno ascendenti, erediteranno l’intera
eredità i parenti entro il sesto grado, da dividere in parti uguale se ve ne
sia più di uno nella stessa linea di successione.
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