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 mercoledì 24 febbraio 2016

EREDITÀ

Successione necessaria e legittima

di Olga Cancellieri


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Si esaminano le successioni ereditarie che vengono in essere in assenza di testamento (successione legittima) e malgrado il testamento (successione necessaria). Più nello specifico la successione necessaria si verifica di regola quando c’è un testamento, ma il testatore ha leso la quota di coloro che avevano diritto ad una parte dell’eredità o a una parte dei beni ereditari, che per questa ragione vengono definiti legittimari, e sono eredi necessari perché devono “necessariamente” succedere malgrado un qualsiasi testamento in senso contrario. Tuttavia, osservando le norme sulla successione necessaria, scopriamo che questa può verificarsi anche quando non ci sia stato testamento, quando, cioè, il defunto ha con delle donazioni, effettuate in vita, leso i diritti dei legittimari (violando la c.d. “quota legittima”). Da tutto ciò si intende come le regole sulla successione necessaria riguardino entrambi i tipi di successione legittima e testamentaria, e s’intende, altresì, come si sia voluto garantire un diritto a determinati soggetti, indipendentemente dall’acquisto della qualifica di erede.

Nel nostro ordinamento, infatti, alcuni soggetti non possono essere “diseredati” o privati dei beni che spetterebbero loro alla morte del dante causa. Può accadere, allora, che gli eredi del defunto, qualora siano lese le loro spettanze, potranno agire come legittimari, per reintegrare la loro quota, infatti, ai legittimari è riservata una parte della quota ereditaria ma non tutto il patrimonio. I legittimari sono: il coniuge, se ancora in vita; i figli; in assenza di figli, i fratelli o le sorelle del “de cuius” o gli ascendenti. Tuttavia, si diceva, costoro hanno diritto ad una parte di eredità ma non a tutta. Pertanto il “de cuius” potrebbe, tramite testamento, senza intaccare la quota che spetta ai riservatari di cui sopra, disporre come ritiene più opportuno della restante parte del proprio asse ereditario. Ma vediamo concretamente quali sono le quote “di riserva” che il codice ha stabilito per i legittimari.

Al coniuge spetta metà eredità, se non vi sono figli, altrimenti, se vi è un solo figlio, la sua quota si riduce ad un terzo, se i figli sono due o più, la quota del coniuge si riduce ad un quarto, mentre ai figli spetterà metà patrimonio da suddividere tra tutti i figli. Se non vi è coniuge (perché defunto o divorziato) all’unico figlio spetta metà patrimonio, se i figli sono da due in su, si divideranno i due terzi dell’asse ereditario, mentre al disponente rimarrà libero solo un terzo del patrimonio. Infine, nel caso in cui, il coniuge non lasci figli, ma ascendenti legittimi, questi concorrono alla successione con il coniuge superstite (a cui spetta metà patrimonio, mentre un quarto spetta agli ascendenti). Tuttavia potrebbe accadere che un individuo muoia senza lasciare alcun testamento. In quel caso si aprirà la successione legittima, erediteranno i parenti più prossimi, a partire, anche in questo caso, da coniuge superstite e figli, ove vi siano.

Chiaramente, non avendo il defunto disposto alcunché mediante testamento, l’intero asse ereditario verrà suddiviso tra i congiunti più prossimi, sempre che questi accettino l’eredità. Pertanto, il coniuge superstite avrà l’intera eredità in assenza di figli o fratelli o ascendenti, altrimenti gli spetterà il 50% dell’eredità da dividere con un figlio, o ancora solo un terzo, perché i restanti due terzi spetteranno ai figli (due o più). Invece, le proporzioni si invertono in assenza di figli, ma in presenza di ascendenti o fratelli del defunto: due terzi al coniuge e il restante terzo spetterà a tutti gli ascendenti o ai fratelli. Infine uno o più figli in assenza di coniuge ma in presenza di ascendenti del defunto, ereditano tutto da dividere in parti uguali, escludendo, quindi, completamente, dalla successione gli ascendenti.

Tuttavia, anche a questi o ai fratelli, spetterà tutto qualora il defunto non abbia né coniuge né figli. Se non vi siano fratelli e nemmeno ascendenti, erediteranno l’intera eredità i parenti entro il sesto grado, da dividere in parti uguale se ve ne sia più di uno nella stessa linea di successione.


 


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