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 sabato 12 settembre 2015

BANCA

Anatocismo, buone notizie per i correntisti

di Olga Cancellieri


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Cosa s’intende per anatocismo bancario? La parola in apparenza difficile rappresenta davvero una pratica bancaria complessa e tutt’altro che limpida. L’anatocismo rappresenta, infatti, una delle problematiche più diffuse che coinvolgono i contenziosi, specie tra la banca e i propri clienti. Si tratta di quel fenomeno per il quale gli interessi maturati nel conto corrente bancario vengono addebitati nel conto medesimo, divenendo una somma sulla quale successivamente maturano ulteriori interessi (gli interessi sugli interessi per dirlo “in soldoni!”). L’anatocismo bancario è stato ritenuto giustamente illegittimo dalla Corte di Cassazione con una famosa sentenza del 1999, ma è stato successivamente autorizzato a determinate condizioni: in particolare la delibera CICR (Comitato interministeriale per il credito e risparmio) del 9/2/2000 ha fissato il principio per cui sono valide le pattuizioni del contratto bancario che prevedano l’anatocismo purché vi sia la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Comunque lo si definisca si tratta di un istituto sul quale permane una forte conflittualità. Il nostro codice civile vieta all’art. 1283 c.c. l’anatocismo: la regola generale, valevole per ogni rapporto e non solo per quelli bancari, è infatti quella per cui gli interessi maturano sul solo capitale dovuto e non anche sugli interessi precedentemente maturati.

Tale previsione, in particolare, prevede che gli interessi possano maturare su altri interessi salvo usi contrari, solo dal giorno della domanda giudiziale o come conseguenza di un accordo successivo alla scadenza di tali interessi e purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. Negli altri casi gli interessi possono essere conteggiati solo sul capitale scaduto. Tuttavia, riguardo all’anatocismo bancario sia le banche e che la giurisprudenza almeno fino al 1999 ritenevano che vi fosse un uso normativo che consentisse un’eccezione alla regola generale fissata dall’art. 1283 c.c., con i conseguenti abusi che tutti conosciamo. Per questo motivo il 26 luglio 2014 la legge di Stabilità stabiliva che l’anatocismo spariva dai testi di legge, una splendida notizia finalmente per i correntisti che avevano contratto un mutuo, un finanziamento o semplicemente avevano passività sul proprio conto corrente. Tuttavia la cancellazione di questa odiosa pratica bancaria, che per anni aveva svuotato i portafogli dei cittadini, doveva fare un ulteriore passo per sparire anche dalla realtà materiale: a tradurre in concreto la previsione normativa doveva essere il Cicr che avrebbe dovuto riscrivere da capo le regole, prevedendo che gli interessi “periodicamente capitalizzati” non potessero più produrre interessi ulteriori.

Tuttavia la norma che attuasse concretamente quanto stabilito nella Legge di Stabilità non è mai stata emanata dagli organi competenti. Ma una buona notizia, almeno questa volta c’è: il Tribunale di Milano ha detto che basta la semplice previsione di legge (per quanto generica) per defalcare le somme intimate dagli istituti di credito ai propri debitori: anche se il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) non ha ancora adottato la delibera richiesta per legge (e chissà quando lo farà), l’anatocismo bancario è vietato dal primo gennaio 2014. E tanto basta! Si attendono con impazienza ulteriori postivi sviluppi su tutta la normativa bancaria, compresi gli interessi usurari, di cui parleremo prossimamente, in seguito a future notizie positive anche in questo campo, almeno lo speriamo.


 


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