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 martedì 7 aprile 2015

LEGGE

A cosa serve l’usucapione?

di Olga Cancellieri


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Dell’istituto dell’usucapione si è sentito parlare dalla notte dei tempi e, in effetti, è un istituto risalente all’epoca del diritto romano e serviva per diventare proprietari a pieno titolo di un bene abbandonato da altri da tempo. Da allora ad oggi, anche tale istituto ha subito un’evoluzione per cui non è facile capire quando viene in essere e quanto sia ampia la sua portata. L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge; realizzandosi ope legis è l’effetto principe del possesso. Si realizza, infatti, per il solo fatto del possesso continuato per venti anni, senza bisogno dell’intervento del giudice né dell’accordo tra le parti. Il legislatore ha voluto, quindi, premiare chi per anni si occupa di un bene, ad esempio un terreno, coltivandolo e innaffiandolo, ritenendosi proprietario, punendo, invece, l’inerzia e il disinteresse del proprietario originario.

L’art. 1158 del cod. civ. disciplina, in via generale, l’istituto prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. Tale regola si applica a tutti i beni immobili, mobili registrati purché non si tratti di beni incommerciabili, quali sono, ad esempio, le chiese e i beni sacri, le strade, le spiagge che sono beni demaniali dello Stato, quindi, indisponibili. Tuttavia, per acquisire la proprietà di un bene per usucapione sono necessari, inderogabilmente, i seguenti requisiti: a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico; non occorre l’elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede; deve, comunque, trattarsi di possesso e non di mera detenzione; b) deve trattarsi di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale; non sono suscettibili di usucapione i diritti personali; c) occorre che il possesso si protragga, ininterrottamente, per venti anni e che sia accompagnato dall’intenzione di esercitare un potere sulla cosa.

Il decorso del tempo ha inizio con l’acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l’acquisto dell’animus (l’intenzione di essere proprietario del bene anche senza alcun titolo di acquisto) e del corpus (la materiale apprensione della cosa). L’usucapione non è rilevabile d’ufficio e può essere rinunciata solo dopo il suo compimento, quando si può validamente disporre del diritto. Uno dei problemi che però sorge con l’usucapione è che non è possibile documentare, tranne che in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti l’intervenuto acquisto della proprietà. Ma nei confronti del rivendicante, il possessore che ha maturato l’usucapione può seguire due strade: o si limita a paralizzare l’azione di rivendica con l’eccezione di usucapione, ritenendosi pago del rigetto della domanda, ovvero può, con domanda in via riconvenzionale, non solo bloccare il rivendicante, ma chiedere un autonomo accertamento dell’intervenuta usucapione con efficacia non semplicemente tra le parti, ma erga omnes.

La prova, poiché verte su una situazione di fatto, può essere fornita senza limiti e, quindi, anche con testimoni. L’art. 1159 c.c. disciplina, poi, la c.d. “usucapione breve” e cioè l’usucapione decennale prescrivendo che colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.


 


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