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 venerdì 20 marzo 2015

LEGGE

Amnistia e Indulto: quali differenze

di Olga Cancellieri


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Si tratta di due provvedimenti di clemenza, a cui si aggiunge anche la grazia che è però un provvedimento individuale (concesso solo ad una persona determinata) concesso solo su richiesta dell’interessato. La principale differenza tra le due figure giuridiche è che l’amnistia “estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna”. Insomma, cancella condanna, reato e anche eventuali pene accessorie. L’indulto causa, invece, solo l’estinzione della pena: si rinuncia, quindi, a rendere eseguibile la pena a cui si è stati condannati, ma il reato rimane. Con la conseguenza un po’ paradossale, avvenuta per esempio nel 2006, che i processi vadano, comunque, portati a termine anche se si sa che il condannato non sconterà la pena. Un’altra differenza importante è, quindi, questa: l’amnistia non solo allevia il sovraffollamento delle carceri, ma anche l’intasamento dei tribunali. L’indulto è utile solamente nel primo caso.

Una seconda differenza di un certo rilievo riguarda le modalità di applicazione. L’amnistia viene calcolata in base alla condanna massima che si può infliggere per un determinato reato. Poniamo che venga varata un’amnistia che si applica per reati punibili fino ai quattro anni. Se il reato per il quale sono stato condannato prevede una pena massima di sei anni, ma io per varie ragioni sono stato condannato a tre, sono comunque escluso dall’amnistia. L’indulto varia molto a seconda del disegno di legge che regola il provvedimento, ma di norma viene calcolato sulla base della condanna e non della pena massima, quindi al contrario rispetto all’amnistia. I reati per cui si applicano amnistia e indulto variano di volta in volta. Anche perché l’amnistia di solito si applica per un certo tipo di reati (quando lo scopo è di pacificazione, come può essere stata quella che nel 1946 chiuse la guerra civile e nel 1978 fu utilizzata per liberare chi era finito in carcere durante le rivolte studentesche) o, comunque, al di sotto di una certa pena massima (quando lo scopo è liberare le carceri). Di norma sono esclusi i reati gravissimi (quelli che si possono immaginare: omicidio volontario, mafia, terrorismo) e quelli fiscali (che hanno pene molto inferiori, ma lo stato considera, comunque, molto gravi.

La legge che regola l’amnistia è stata modificata nel 1992, prima veniva “concessa dal capo dello Stato su delega del Parlamento”. Per evitare che divenisse un’abitudine consolidata per svuotare le carceri senza arrivare a soluzioni organiche, si decise di cambiarla e prevedere che si possa varare (così, come l’indulto) solo con una maggioranza di due terzi in Parlamento. Da quando la norma è cambiata non sono state più concesse amnistie, mentre abbastanza recente è stato l’indulto concesso nel 2006, che è stato concesso “per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive”. L’indulto previsto nell’ordinamento italiano dall’art. 79 della Costituzione e dell’art. 174 del Codice penale, viene concesso quando s’insedia un nuovo Governo, che dà subito un segnale di clemenza contribuendo a svuotare le carceri spesso in Italia troppo sovraffollate. In senso proprio, è un provvedimento con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge d’indulto.


 


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