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 giovedì 29 gennaio 2015

CANI E GATTI

La tutela dei nostri animali

di Olga Cancellieri


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Sempre più spesso ciascuno di noi porta nella propria casa un piccolo animale che diventa, a tutti gli effetti, membro della famiglia. Anche giuridicamente gli animali c.d. “d’affezione” hanno una loro specificata tutela. Nel nostro paese la difesa degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti con la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
Attraverso tale provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d’affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio. Alle Regioni e Province autonome è stato demandato il compito di rendere applicative le norme nazionali emanando propri provvedimenti, mentre specifici compiti e responsabilità sono stati attribuiti alle diverse istituzioni ed autorità di controllo competenti nella materia, nonché ai proprietari degli animali.

Non bisogna dimenticare però, che possedere o custodire un animale è una grande responsabilità che dura finché dura la vita dell’animale di compagnia che si è scelto di “adottare.” Quindi, accanto a quelli che sono gli strumenti e gli obblighi di cui le istituzioni pubbliche, secondo le proprie competenze, devono farsi carico, vi sono anche e soprattutto, responsabilità e doveri del possessore o del detentore. Innanzitutto, il divieto di abbandono di animali d’affezione custoditi; responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane; obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati.
Infine, gli obblighi di: far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell’anagrafe regionale nel secondo mese di vita; fornire al proprio animale: il cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficienti e necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, nonché idoneo esercizio fisico e una regolare pulizia degli spazi di dimora; prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale; garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Inoltre, non bisogna trascurare di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. Infine va sempre ricordato che è vietato, a chiunque abbandonare un animale da compagnia, utilizzare in modo improprio, preparare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastica, metalli e materiale esplodente.
Detenere, utilizzare e abbandonare alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che li ingerisce. Pertanto, oltre a ricordare che il nostro animale d’affezione non ci abbandonerebbe mai, anche sopprimendo o avvelenando l’animale di affezione di altre persone, non solo stronchiamo quella che è a tutti gli effetti una vita, arrecando un enorme dolore ad altre persone, ma andiamo incontro ad una precisa responsabilità penale per il nostro sconsiderato comportamento.


 


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