INCOMPATIBILITÀ DEL MEDIATORE
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELLE CAUSE CIVILI
di Armando Mellini
Mi
ricollego al primo articolo, già, pubblicato su FiloDiretto news sulla mediazione, che, toccando un argomento che
interessa parecchi cittadini, ha sollevato non poche domande da parte dei
lettori.
Uno
dei quesiti più gettonati è quello relativo alla scelta del mediatore che
vediamo, qui di seguito, di chiarire. Il mediatore, professionista abilitato, a
seguito della frequenza di un idoneo corso, dopo avere superato un esame s’iscrive
in un apposito albo tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Ogni
mediatore può esercitare la sua attività presso non più di cinque distinti organismi
di mediazione che, ricordiamo, sono quegli enti pubblici o privati presso i
quali deve essere espletato il procedimento di mediazione. Ma può un cittadino scegliere il mediatore? La risposta è “no”. La
normativa prevede che il mediatore sia un soggetto “neutrale” e “indipendente”,
perché venga garantita la sua “imparzialità”. Cosa vuol dire questo? Certamente, il mediatore non può essere
scelto dalle parti che possono solo fare istanza presso un organismo di
mediazione. Presentata l’istanza di mediazione si passa al responsabile dell’organismo
che, valutata l’istanza, sceglierà il mediatore tra quelli iscritti presso il
proprio organismo. Il mediatore, dal canto suo, al momento dell’accettazione
dell’incarico prenderà atto delle ragioni e dei nominativi delle parti potendo,
così, valutare eventuali proprie incompatibilità. A tal fine, il mediatore è
tenuto ad effettuare una dichiarazione di “incompatibilità”, con la quale
tranquillizzerà tutti i partecipanti al procedimento sulla propria assoluta
neutralità. I cittadini sono stati, in tal senso, ben tutelati dal legislatore,
che ha posto la sua attenzione su un problema che, spesso, ha generato
polemiche ed ulteriori liti a causa di presunte “amicizie” tra giudicanti,
parti e consulenti. Ma vediamo quali sono le cause di incompatibilità a seguito
delle quali il mediatore non può assumere l’incarico. L’aspetto è disciplinato
dalla stessa normativa applicabile a magistrati e consulenti, cioè assenza di
parentele sino al quarto grado, etc., ma, in tale direzione, si lascia sempre
operare il buon senso. Infatti, per esempio, un professionista serio non accetterà
mai un incarico dove tra le parti vi sia un suo vicino di casa, o un amico del
figlio, o un ex compagno di scuola, questo al fine di evitare il nascere di sospetti
su potenziali favoritismi che potrebbero nascere tra i partecipanti al
procedimento di mediazione. A tal fine, a mio parere, è importante valutare i
concetti d’“inimicizia” ed anche il suo opposto di “amicizia”, insomma il
mediatore deve essere in grado di garantire totale neutralità ed imparzialità,
mostrandosi quanto mai rigido nell’autovalutazione di eventuali cause di
incompatibilità, rifiutando incarichi dove vi sia anche un semplice rapporto di
conoscenza con uno degli istanti. A mio avviso, solo così il cittadino potrà
rivolgersi con fiducia agli organismi di mediazione, decretando, così, il
successo o meno di questa innovazione in materia giudiziaria. Gli organismi di
mediazione hanno, comunque, facoltà di prevedere norme più o meno restrittive
sull’incompatibilità dei mediatori nel corpo dei propri “regolamenti”, e,
sicuramente, questo è uno degli aspetti che fa la differenza tra un organismo
ed un altro. Altro aspetto che gli organismi di mediazione hanno facoltà di
modificare è quello relativo ai compensi applicabili, ma questo lo vedremo in
un prossimo articolo sulla mediazione ed i suoi costi.
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