AVVISO: Questo sito a breve non sarà più raggiungibile, Filo Diretto News con le sue notizie ed i suoi servizi sono disponibili al nuovo indirizzo web: www.filodirettonews.it
Oggi è 
 
 
   
Prima Pagina > Sociale > Come spada di Damocle > In “mediazione” stat virtus?

 martedì 29 luglio 2014

MEDIAZIONE LEGALE

In “mediazione” stat virtus?

di Olga Cancellieri


alt

Negli ultimi due anni, l’istituto della mediazione legale ha avuto grande ribalta, portando con sé dubbi e curiosità. La mediazione è divenuta obbligatoria già dal marzo 2011 (con alcuni importanti correttivi, definitivamente, nel 2013) per alcune materie quali: Condominio – Diritti reali – Divisione – Successioni ereditarie – Patti di famiglia – Locazione – Comodato – Affitto di aziende – Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria – Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità – Contratti assicurativi – Contratti bancari – Contratti finanziari.

In tutti questi casi, prima d’intraprendere un’azione legale è necessario rivolgersi ad un organo di mediazione, a ciò appositamente preposto, che ha l’arduo compito di “mediare” le posizioni tra le due parti e addivenire, dopo uno o più incontri, ad un accordo, che sia però ritenuto soddisfacente da entrambe le parti. In quest’ultimo caso, l’attività di mediazione si conclude positivamente, si pagano i costi aggiuntivi (non solo le € 48,50 di contributo iniziale per la mediazione) che variano in base al valore delle controversie raggruppate per scaglioni, e tutti tornano a casa felici e contenti… o quasi.

Negli altri casi, invece, in cui la mediazione, anche se correttamente richiesta, non ha luogo, perché, ad esempio, una delle due parti non si presenta, si redige un “verbale negativo” e non si dovranno sostenere ulteriori costi, ma solo il contributo iniziale. La parte che si era, correttamente, rivolta all’organo di mediazione può ora rivolgersi, tranquillamente, al Giudice competente per materia e territorio, sostenuta anche dal verbale negativo per la controparte, già ottenuto nella mediazione (si perde, in effetti, più tempo rispetto all’adizione diretta del Giudice, ma, in teoria, si dovrebbe avere una marcia in più nella causa dopo la mediazione).

La situazione è peggiore nel caso in cui la controparte partecipi alla mediazione, ma non si riesca a raggiungere nessun accordo. In questo caso, il verbale sarà, comunque, negativo e la parte proponente si potrà, successivamente, rivolgere al Giudice (la parte che ha collaborato meno si troverà sempre in una posizione di relativo svantaggio), ma sostenendo i costi della mediazione a cui vanno aggiunte le spese d’iscrizione della causa al ruolo e quelle del successivo giudizio.

Ovviamente, in molti altri casi, fuori dall’elenco delle materie obbligatorie, le persone potranno rivolgersi all’istituto della mediazione, volontariamente. Si pensi al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, controversie di natura patrimoniale fra coniugi, contratti di vendita, somministrazione, agenzia, trasporto, deposito, etc. In tutti questi casi, i costi saranno uguali a quelli della mediazione obbligatoria, le € 48,50 inziali e poi costi di mediazione o di causa in base all’esito positivo o negativo della mediazione.


 


Altre Notizie su

Sociale > Come spada di Damocle






 
Sostenitori
 
 
© 2011/24 - Filo Diretto News | Reg. Tribunale di Messina n° 4 del 25/02/2011 | Dir. Resp. Domenico Interdonato | Condirettore Armando Russo
Redazione - Via S. Barbara 12, 98123 Messina - P.Iva 02939580839