MEDIAZIONE LEGALE
In “mediazione” stat virtus?
di Olga Cancellieri
Negli ultimi due anni, l’istituto
della mediazione legale ha avuto grande ribalta, portando con sé dubbi e
curiosità. La mediazione è divenuta
obbligatoria già dal marzo 2011 (con alcuni importanti correttivi,
definitivamente, nel 2013) per alcune materie quali: Condominio – Diritti reali
– Divisione – Successioni ereditarie – Patti di famiglia – Locazione – Comodato
– Affitto di aziende – Risarcimento del danno derivante da responsabilità
medica e sanitaria – Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità – Contratti assicurativi –
Contratti bancari – Contratti finanziari.
In tutti questi casi, prima d’intraprendere
un’azione legale è necessario rivolgersi ad un organo di mediazione, a ciò
appositamente preposto, che ha l’arduo compito di “mediare” le posizioni tra le
due parti e addivenire, dopo uno o più incontri, ad un accordo, che sia però
ritenuto soddisfacente da entrambe le parti. In quest’ultimo caso, l’attività
di mediazione si conclude positivamente, si pagano i costi aggiuntivi (non solo
le € 48,50 di contributo iniziale per la mediazione) che variano in base al
valore delle controversie raggruppate per scaglioni, e tutti tornano a casa
felici e contenti… o quasi.
Negli altri casi, invece, in cui
la mediazione, anche se correttamente richiesta, non ha luogo, perché, ad
esempio, una delle due parti non si presenta, si redige un “verbale negativo” e
non si dovranno sostenere ulteriori costi, ma solo il contributo iniziale. La parte che si era,
correttamente, rivolta all’organo di mediazione può ora rivolgersi,
tranquillamente, al Giudice competente per materia e territorio, sostenuta
anche dal verbale negativo per la controparte, già ottenuto nella mediazione
(si perde, in effetti, più tempo rispetto all’adizione diretta del Giudice, ma,
in teoria, si dovrebbe avere una marcia in più nella causa dopo la mediazione).
La situazione è peggiore nel caso
in cui la controparte partecipi alla mediazione, ma non si riesca a raggiungere
nessun accordo. In questo caso, il verbale sarà, comunque, negativo e la parte
proponente si potrà, successivamente, rivolgere al Giudice (la parte che ha
collaborato meno si troverà sempre in una posizione di relativo svantaggio), ma
sostenendo i costi della mediazione a cui vanno aggiunte le spese d’iscrizione
della causa al ruolo e quelle del successivo giudizio.
Ovviamente, in molti altri casi,
fuori dall’elenco delle materie obbligatorie, le persone potranno rivolgersi
all’istituto della mediazione, volontariamente. Si pensi al risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, controversie di natura
patrimoniale fra coniugi, contratti di vendita, somministrazione, agenzia,
trasporto, deposito, etc. In tutti questi casi, i costi
saranno uguali a quelli della mediazione obbligatoria, le € 48,50 inziali e poi
costi di mediazione o di causa in base all’esito positivo o negativo della
mediazione.
|