COMPENSI LEGALI
Il difensore d’ufficio si paga?
di Olga Cancellieri
Quante volte ci è capitato di
sentire questa frase, magari in qualche telefilm americano: “Ha diritto ad un avvocato se non può permetterselo
gliene verrà assegnato uno d’ufficio”? Affermazione che ingenera notevole
confusione tra il difensore d’ufficio e il diritto al gratuito patrocinio. Per dissipare i dubbi, è
opportuno premettere che il nostro sistema giuridico è, profondamente, diverso
da quello statunitense: in Italia, infatti, la c.d. difesa d’ufficio è altra cosa dal pagamento, a carico dello Stato,
del compenso dell’avvocato. La difesa d’ufficio viene in essere solo quando si è coinvolti in un
procedimento penale. In questo caso, spesso prima di comparire davanti al
Giudice, vengono compiuti degli atti che necessitano della difesa tecnica, cioè della presenza, o quantomeno della
designazione, di un avvocato. Nel caso in cui il soggetto coinvolto in un
procedimento penale non abbia nessun parente, amico, e neanche un conoscente
che faccia l’avvocato (ipotesi, più unica che rara, nella nostra città), ha il
diritto di chiedere che gli venga assegnato un difensore regolarmente iscritto
all’albo (nello specifico, per essere nominati difensori d’ufficio bisogna
essere registrati in un apposito elenco, periodicamente rinnovato). In questo
caso, il pagamento del corrispettivo dell’avvocato verrà sostenuto dallo Stato
solo se chi ne fa richiesta ha determinati requisiti reddituali, altrimenti
dovrà, comunque, pagarlo di tasca propria.
Chiariamo, invece, la figura che
qui più interessa, quella del patrocinio gratuito, o a spese dello Stato, che
può venire in essere nel processo penale,
in quello civile, amministrativo, tributario e contabile,
in conformità con l’art. 24 della Costituzione, tutte le volte in cui l’interessato
voglia (si pensi ad una separazione, ad un’azione di risarcimento o una
denuncia per diffamazione, anche per chi ha intenzione di promuovere tali
azioni o ricorsi) o debba (es.: vengono formulate accuse penali a suo carico)
servirsi di un difensore, ma che non possa sostenere i costi del giudizio e il
compenso dell’avvocato. In tutti questi casi, chi ne
abbia i requisiti può chiedere che sia lo Stato a pagare, a condizione, però,
che l’avvocato scelto sia già ammesso al gratuito patrocinio (anche qui
registrato in appositi elenchi), o ne faccia, comunque, richiesta a chi di
competenza (organo diverso in base al giudizio civile o penale) e, soprattutto,
che la persona che lo richiede sia in possesso di un reddito non superiore ad €
10.766,33.
A tal fine, si sommano tutti i
redditi imponibili, quelli esenti e quelli assoggettati a ritenuta, alla fonte,
percepiti nell’ultimo anno dall’interessato e dai familiari conviventi. Solo
per il processo penale, il limite reddituale è aumentato di € 1.032,91 per ogni
familiare a carico. Attenzione però, ciò che verrà “interamente”
pagato dallo Stato, senza che l’interessato anticipi nulla, è solo il compenso
degli avvocati, non anche le marche da bollo, il contributo unificato e le
altre eventuali spese: queste sono, e restano sempre, a carico del richiedente.
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