Il D.Lgs. 28/2010, a far data dal 20 marzo di quest’anno,
ha reso obbligatorio il procedimento di Mediazione
per tutte le controversie che dovessero insorgere in materia di diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari, mentre è stata prorogata, al 20 marzo 2012, l’applicazione
della norma alle controversie riguardanti il condomino e il risarcimento del danno derivante da circolazione di
veicoli a motore e natanti.
Il legislatore ha, così, dato attuazione alla legge
delega, la n. 69 del 18 giugno 2009 che, a sua volta, aveva recepito la
direttiva comunitaria del 2008.
Resta, comunque, salva la facoltà, da parte del
cittadino, di avvalersi delle negoziazioni volontarie o paritetiche relative
alle controversie civili e commerciali, e delle procedure di reclamo previste
dalle carte dei servizi, per esempio la Camera di Commercio, per quanto
riguarda contenziosi in materia di telefonia.
Sostanzialmente, il cittadino è oggi legittimato a
rivolgersi ad un organismo di mediazione, anche senza l’assistenza di un
legale, al fine di trovare una soluzione ad un conflitto che potrebbe portare
ad una controversia giudiziaria, cioè ad una causa civile che si svolgerebbe
nelle aule di un tribunale.
Si tratta, quindi, di un’evoluzione epocale in materia
di giustizia, emanata dal governo a seguito delle indicazioni comunitarie e
finalizzata a ridurre il carico di cause nei tribunali ordinari, che porta a
procedimenti della durata, anche, di dieci e più anni rendendo, dopo così tanto
tempo, un pessimo servizio al cittadino che chiede giustizia.
È, infatti, innegabile che qualsiasi sentenza, anche
la migliore, dopo 10 o 12 anni di causa che abbia comportato ingenti spese
legali e di consulenza sostenute dal cittadino, diventa una pessima sentenza.
Vediamo di capire meglio come si svolge un
procedimento di mediazione in un conflitto tra due o più soggetti, a chi ci si
deve rivolgere e i costi che devono essere sostenuti.
Innanzitutto, è bene precisare cosa s’intende per Mediazione e, a tal fine, ci aiuta il
D.Lgs. che definisce la mediazione come “l’attività,
comunque, denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere
due (o più) soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa”. Questo soggetto prende il nome di Mediatore, ed è un professionista
abilitato ed iscritto presso un apposito registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, dove
sono iscritti gli organismi di mediazione,
che sono enti pubblici o privati presso i
quali può svolgersi il procedimento di mediazione.
Il cittadino deve, pertanto, rivolgersi ad un organismo di mediazione, inviando
un’apposita istanza nella quale dovranno essere indicate le generalità complete
delle altre parti, il loro indirizzo ed ogni altra utile indicazione per
comunicare l’avvio del procedimento di mediazione, inoltre l’istante, cioè
colui che intende avviare il procedimento di mediazione, dovrà indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa. È
utile precisare che più sarà dettagliata l’istanza in ogni sua parte, più
facile sarà il compito dell’organismo di mediazione prima e del mediatore dopo.
Una volta recepita l’istanza, alla quale dovrà essere
allegata la ricevuta del versamento di un acconto in favore dell’organismo
stesso, pari a 40 euro, il responsabile dell’organismo nominerà il mediatore
scegliendolo tra quelli iscritti nell’organismo, ed una volta verificata l’inesistenza di cause di incompatibilità
da parte del mediatore, darà comunicazione alle parti della data e dell’ora del
primo incontro al quale sono invitate a partecipare.
Come è facile intuire, la procedura messa a punto dal
legislatore garantisce le parti da eventuali incompatibilità del mediatore, che
viene scelto dal responsabile dell’organismo e non, direttamente, dalle parti.
Vengono così garantite l’indipendenza, la neutralità e l’assenza di
incompatibilità da parte del mediatore che, all’atto dell’accettazione dell’incarico,
deve depositare apposita dichiarazione presso l’organismo di mediazione.
Altro concetto che viene garantito dalla normativa è
quello della celerità del
procedimento di mediazione. Infatti il responsabile dell’organismo dovrà
fissare il primo incontro entro 15 giorni dal deposito dell’istanza e l’intero
procedimento di mediazione non potrà durare oltre 4 mesi dal suo avvio.
Il termine di quattro mesi non trova sospensione nel
periodo feriale, cioè dal primo agosto al 15 settembre, come, invece, accade
per i procedimenti presso i tribunali, e i quattro mesi non vengono computati
ai fini delle prescrizioni di legge. Queste disposizioni fanno sì che il
cittadino, cosciente dei tempi della giustizia ordinaria, sia incentivato ad
avvalersi del procedimento di mediazione al fine di risolvere le sue controversie,
ed altro elemento incentivante è costituito dalla possibilità di utilizzare
quale credito d’imposta, sino alla concorrenza di 500 euro, quanto versato per
ogni procedimento di mediazione a titolo di indennità.
Il costo di un procedimento varia in base al valore
del contendere, da un minimo di 65 euro per controversie sino a 1000 euro di
valore, sino a diverse migliaia di euro per controversie del valore di 5 o più
milioni di euro. Trattandosi di importi onnicomprensivi, è evidente che il
procedimento di mediazione offre dei vantaggi anche dal punto di vista della
convenienza economica.
Sta ora ai cittadini avvalersi di questo nuovo
strumento e vedremo, in un prossimo articolo, quali forme di mediazione siano
oggi possibili grazie alla nuova normativa in materia.
Mellini, ing. Armando - Mediatore abilitato Accademia Nazionale del Diritto