AVVISO: Questo sito a breve non sarà più raggiungibile, Filo Diretto News con le sue notizie ed i suoi servizi sono disponibili al nuovo indirizzo web: www.filodirettonews.it
Oggi è 
 
 
   
Prima Pagina > Cultura e Società > Media > GARANZIA NEGLI ACQUISTI

 giovedì 24 gennaio 2013

TUTELA DEL CONSUMATORE

GARANZIA NEGLI ACQUISTI

di Umberto Santoro


alt

Una disamina degli strumenti previsti dall’ordinamento, diretti a tutelare la posizione dell’acquirente all’atto della stipula di un qualsiasi contratto di compravendita, può risultare utile a coloro che, quotidianamente, avvertono l’esigenza di doversi orientare nel coacervo di normative, che interessano il settore degli acquisti.

Il venditore/professionista ha l’obbligo di consegnare, al consumatore, beni conformi al contratto di vendita, per cui è necessario che essi siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e che siano idonei all’uso che gli è proprio. Con riguardo agli obblighi che il venditore è chiamato a rispettare, viene in rilievo il concetto di difetto di conformità, il quale si realizza quando il bene venduto non sia conforme alla descrizione proposta del bene, o, anche, quando quest’ultimo non sia idoneo all’uso proprio di un altro bene dello stesso tipo. Per semplificare la questione, si pensi ad un contratto di vendita in cui risulta, espressamente, indicata la particolare funzione di una lavastoviglie, funzione che, in realtà, non esiste, o, ancora, al caso di una lavastoviglie caratterizzata da un’anomalia nel funzionamento, anomalia che, dunque, non la rende idonea all’uso, al pari di qualsiasi altra lavastoviglie. Bisogna, però, precisare che non vi è difetto di conformità, se al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza di tale difetto.

Nel caso in cui sussista il suddetto difetto di conformità, il consumatore ha tre possibilità: 1) chiedere il ripristino della conformità del bene; 2) chiedere una riduzione del prezzo; 3) chiedere la risoluzione del contratto. Il consumatore, tuttavia, non potrà chiedere la risoluzione del contratto, nel caso in cui il danno sia di lieve entità, e risulti, eccessivamente, onerosa la sua riparazione. Occorre, però, precisare che il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi da quando quest’ultimo è stato scoperto, perché, altrimenti, non potrà godere delle garanzie segnalate nei tre punti a cui si è fatto riferimento (riparazione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto). La denuncia non è necessaria se il difetto è stato occultato dal venditore e, al riguardo, occorre, ancora, osservare che i difetti di conformità, che si presentano entro sei mesi dalla consegna del bene, si considerano esistenti dal momento stesso della consegna, se non vi è la prova contraria del venditore: si pensi alla vendita di un auto della quale, entro l’arco di 6 mesi dalla consegna della vettura, si sfasci la cinghia; ebbene, in questo caso la legge presume che il vizio esista sin dal momento della consegna, e, quindi, se anche questo difetto non fosse denunciato entro due mesi dalla sua scoperta, sarebbe possibile avvalersi della garanzia prevista per quel bene. Per quanto riguarda i tipi di garanzia, bisogna distinguerne tre forme: la garanzia legale, che è posta a carico del venditore ed ha una durata di due anni; la garanzia del produttore, che è posta a carico di chi ha prodotto il bene ed è di tipo contrattuale; la garanzia convenzionale, che è una garanzia ulteriore, offerta dal venditore. Sul punto serve ribadire che qualsiasi patto, con il quale il venditore intenda far venire meno la garanzia prevista dalla legge, è nullo. Il consumatore, in sostanza, potrà decidere se avvalersi della garanzia prevista dalla legge, e in questo caso dovrà rivolgersi al venditore (il quale non potrà negare la garanzia o rinviare il consumatore al produttore del bene), potrà decidere se avvalersi della garanzia del produttore, che è prevista da un contratto contenuto, solitamente, all’interno della confezione del bene; infine, ove sia stata proposta dal venditore e il consumatore abbia accettato (solitamente, dietro il pagamento di un prezzo ulteriore), quest’ultimo potrà avvalersi persino della garanzia convenzionale.

Anche, per i beni usati esiste una garanzia legale, la quale non può essere inferiore ad un anno: per i beni usati occorre, però, tenere conto sia del tempo di utilizzo del bene sia del fatto che non sono coperti da garanzia i danni derivanti dal normale uso della cosa (pertanto, non può costituire oggetto di garanzia, per esempio, il danno derivante dall’usura della frizione di una vettura usata).

Infine, per quanto riguarda i contratti a distanza (si pensi all’acquisto di un bene online), oltre alle forme di garanzia, già, indicate, occorre ricordare che il consumatore ha la possibilità di recedere “liberamente” dal contratto, entro dieci giorni dall’acquisto, mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il venditore non ha provveduto ad indicare “correttamente” le informazioni circa la possibilità di recedere, o se le medesime sono state omesse, il termine per l’esercizio del diritto è pari a novanta giorni.


 


Altre Notizie su

Cultura e Società > Media






 
Sostenitori
 
 
© 2011/24 - Filo Diretto News | Reg. Tribunale di Messina n° 4 del 25/02/2011 | Dir. Resp. Domenico Interdonato | Condirettore Armando Russo
Redazione - Via S. Barbara 12, 98123 Messina - P.Iva 02939580839