TUTELA DEL CONSUMATORE
GARANZIA NEGLI ACQUISTI
di Umberto Santoro
Una disamina degli strumenti previsti
dall’ordinamento, diretti a tutelare la posizione dell’acquirente all’atto della
stipula di un qualsiasi contratto di compravendita, può risultare utile a
coloro che, quotidianamente, avvertono l’esigenza di doversi orientare nel
coacervo di normative, che interessano il settore degli acquisti.
Il venditore/professionista ha l’obbligo
di consegnare, al consumatore, beni conformi al contratto di vendita, per cui è
necessario che essi siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e che
siano idonei all’uso che gli è proprio. Con riguardo agli obblighi che il
venditore è chiamato a rispettare, viene in rilievo il concetto di difetto di
conformità, il quale si realizza quando il bene venduto non sia conforme alla
descrizione proposta del bene, o, anche, quando quest’ultimo non sia idoneo all’uso
proprio di un altro bene dello stesso tipo. Per semplificare la questione, si
pensi ad un contratto di vendita in cui risulta, espressamente, indicata la
particolare funzione di una lavastoviglie, funzione che, in realtà, non esiste,
o, ancora, al caso di una lavastoviglie caratterizzata da un’anomalia nel
funzionamento, anomalia che, dunque, non la rende idonea all’uso, al pari di
qualsiasi altra lavastoviglie. Bisogna, però, precisare che non vi è difetto di
conformità, se al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a
conoscenza di tale difetto. Nel caso in cui sussista il suddetto difetto di
conformità, il consumatore ha tre possibilità: 1) chiedere il ripristino della conformità del bene; 2) chiedere una riduzione del prezzo; 3) chiedere la risoluzione del contratto.
Il consumatore, tuttavia, non potrà chiedere la risoluzione del contratto, nel
caso in cui il danno sia di lieve entità, e risulti, eccessivamente, onerosa la
sua riparazione. Occorre, però, precisare che il consumatore deve denunciare al
venditore il difetto di conformità entro due mesi da quando quest’ultimo è
stato scoperto, perché, altrimenti, non potrà godere delle garanzie segnalate
nei tre punti a cui si è fatto riferimento (riparazione,
riduzione del prezzo, risoluzione del contratto). La denuncia
non è necessaria se il difetto è stato occultato dal venditore e, al riguardo,
occorre, ancora, osservare che i difetti di conformità, che si presentano entro
sei mesi dalla consegna del bene, si considerano esistenti dal momento stesso
della consegna, se non vi è la prova contraria del venditore: si pensi alla
vendita di un auto della quale, entro l’arco di 6 mesi dalla consegna della
vettura, si sfasci la cinghia; ebbene, in questo caso la legge presume che il
vizio esista sin dal momento della consegna, e, quindi, se anche questo difetto
non fosse denunciato entro due mesi dalla sua scoperta, sarebbe possibile
avvalersi della garanzia prevista per quel bene. Per quanto riguarda i tipi di
garanzia, bisogna distinguerne tre forme: la garanzia legale, che è posta a carico del venditore ed ha una
durata di due anni; la garanzia del
produttore, che è posta a carico di chi ha prodotto il bene ed è di tipo
contrattuale; la garanzia convenzionale,
che è una garanzia ulteriore, offerta dal venditore. Sul punto serve ribadire
che qualsiasi patto, con il quale il venditore intenda far venire meno la
garanzia prevista dalla legge, è nullo. Il consumatore, in sostanza, potrà
decidere se avvalersi della garanzia prevista dalla legge, e in questo caso
dovrà rivolgersi al venditore (il quale non potrà negare la garanzia o rinviare
il consumatore al produttore del bene), potrà decidere se avvalersi della
garanzia del produttore, che è prevista da un contratto contenuto, solitamente,
all’interno della confezione del bene; infine, ove sia stata proposta dal
venditore e il consumatore abbia accettato (solitamente, dietro il pagamento di
un prezzo ulteriore), quest’ultimo potrà avvalersi persino della garanzia
convenzionale.
Anche, per i beni usati esiste una
garanzia legale, la quale non può essere inferiore ad un anno: per i beni usati
occorre, però, tenere conto sia del tempo di utilizzo del bene sia del fatto
che non sono coperti da garanzia i danni derivanti dal normale uso della cosa
(pertanto, non può costituire oggetto di garanzia, per esempio, il danno
derivante dall’usura della frizione di una vettura usata).
Infine, per quanto riguarda i contratti a
distanza (si pensi all’acquisto di un bene online), oltre alle forme di
garanzia, già, indicate, occorre ricordare che il consumatore ha la possibilità
di recedere “liberamente” dal contratto, entro dieci giorni dall’acquisto,
mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il
venditore non ha provveduto ad indicare “correttamente” le informazioni circa
la possibilità di recedere, o se le medesime sono state omesse, il termine per
l’esercizio del diritto è pari a novanta giorni.
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