LETTERA APERTA
CittadinanAttiva scrive al governatore Musumeci
di Redazione
Presidente
resista contro la sentenza della Corte Costituzionale che, di fatto, annulla l’autonomia
speciale della Sicilia. Segua l’esempio dell’unico presidente della Regione,
degno di tal nome, che abbiamo avuto. L’on. Giuseppe Alessi, nella qualità di presidente
della Regione Siciliana, supportato da analoga decisione dell’ARS, in data 10
marzo 1948 presentava all’Alta Corte per la Sicilia ricorso avverso il secondo
capoverso (“Le modificazioni ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione
saranno approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l’Assemblea
regionale siciliana”) dell’articolo unico della legge costituzionale 26
febbraio 1948, con cui era stato approvato lo Statuto Speciale siciliano,
perché ne dichiarasse la illegittimità costituzionale. Il prof. Francesco
Carnelutti, l’avv. Enrico La Loggia, il prof. Giovanni Salemi, il prof.
Salvatore Orlando Cascio e il prof. Domenco Rubino, che difendevano la Regione,
sostennero che i motivi per ritenere la norma incostituzionale erano
essenzialmente tre: a) Violazione dell’artico unico del R.D.L 15 maggio 1946,
n. 455, che approva lo Statuto della Regione Siciliana; b) Violazione degli
artt. XVI, XVII delle Disposizioni transitorie e finali della costituzione
della Repubblica Italiana promulgata con legge 27 dicembre 1947; c) Violazione
degli artt. 116, 123 e 138 della Costituzione stessa.
Si
opponeva l’Avvocatura dello Stato sostenendo che il ricorso della Regione era
manifestamente inammissibile: “La legge
contro cui esso è rivolto è, come si è visto, una legge costituzionale e contro
le leggi costituzionali deve ritenersi inammissibile un ricorso diretto a
censurarne la costituzionalità”. Il bandolo della matassa lo trovò il prof.
Carnelutti che sostenne “La legge di cui
si discute è costituzionale, ergo,
non può essere incostituzionale. Che bei gioco di parole! […] Ora è chiaro che il discorso: non può essere
incostituzionale una legge costituzionale, gioca sull’equivocità del termine «costituzionale», che viene
adoperato in senso diverso nei due termini della proposizione: una prima volta «costituzionale» significa
attinente alla costituzione e una seconda conforme alla Costituzione medesima. Svelato l’imbroglio,
è chiaro che se una legge attinente alla Costituzione non può essere estranea alla Costituzione, può
tuttavia non essere conforme ad altra norma della Costituzione; in altre parole, che ci possono essere norme
costituzionali, le quali violano la Costituzione”.
Non
solo il procuratore generale, dott. Eula, ma anche l’Alta Corte per la Sicilia
che era presieduta da s.e. Scavonetti, mentre l’estensore della sentenza fu il
prof. Vassalli, accettò tale tesi e stabilì che «Anche le leggi costituzionali,
in quanto siano regolate e sottoposte a limiti dalla Carta costituzionale
fondamentale sono soggette al sindacato giurisdizionale di legittimità
costituzionale. Per le leggi costituzionali regolatrici di rapporti fra lo
Stato e la Regione Siciliana, competente in materia è l’Alta Corte per la
Regione siciliana. Il secondo comma dell’art. 1 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, in quanto prevede che modifiche allo Statuto della Regione
Siciliana possano essere apportate, entro due anni, senza l’osservanza del procedimento
di revisione previsto dall’art. 138 della Costituzione, è viziato di
illegittimità costituzionale». Alessi e l’Autonomia avevano vinto. Dopo di Lui
nessun altro ha difeso lo Statuto Speciale, che, negli articoli più
significativi, rimane ancora oggi inapplicato.
Giuseppe
Pracanica – CittadinanzAttiva
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