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 mercoledì 7 febbraio 2018

CESV MESSINA

Domande frequenti sulla riforma del terzo settore

di Redazione


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Al tema, il “CESV” Messina ha già dedicato tre seminari di approfondimento e altri sono in programma per i prossimi mesi. Non è tutto. La riforma del Terzo Settore è, infatti, l’argomento cardine di numerose comunicazioni, dalla newsletter al sito web alla pagina Facebook. Soprattutto, l’area consulenza del Centro (che nel corso di quest’anno sarà potenziata) sta lavorando per dare risposte alle domande che, con sempre maggiore frequenza, vengono poste dalle organizzazioni di volontariato. Con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il “Codice del terzo settore”, si ha, finalmente, una definizione per legge di Terzo Settore, vengono indicati gli enti che a esso appartengono, e vengono emanate le norme alle quali devono attenersi le organizzazioni che vogliono fare parte del comparto. Il Decreto Legislativo porta con sé una serie di interrogativi ed è una sorta di percorso a tappe. “È fondamentale – spiega Rosario Ceraolo, direttore del “CESV” – ricordarci che la piena attuazione probabilmente si avrà nel 2019”. Intanto, proprio i passaggi intermedi sono tra gli elementi che maggiormente suscitano dubbi.

Tra i quesiti, uno dei più ricorrenti, per esempio, riguarda la registrazione degli organismi di volontariato.La Riforma – risponde il CESV – prevede che nulla cambi fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale. Fino ad allora, quindi, si proseguirà secondo le modalità attuali, che prevedono l’iscrizione al Registro regionale e la sua piena funzionalità”. L’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore richiede l’emanazione di un decreto ministeriale e di successivi adempimenti da parte delle Regioni, per cui il concreto decollo operativo del Registro dovrebbe realizzarsi tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Un’altra perplessità comune è relativa alle modifiche di Statuto delle associazioni richieste dal Decreto per potersi annoverare tra gli enti del Terzo Settore. Di cosa si tratta? Quando e come bisogna farle? Cosa comporteranno? “Le modifiche impattano sugli ambiti e le attività di intervento delle associazioni che dovranno essere riconducibili a quelle di ‘interesse generale’ elencate nell’art. 5 del Decreto legislativo, sull’organizzazione interna delle associazioni e sugli aspetti fiscali e contabili e sono indicate nel testo della Riforma. Tuttavia, non è necessario, secondo noi, provvedere da subito. Queste modifiche statutarie, infatti, dovranno essere in vigore alla data del 4 febbraio 2019 (ovvero a 18 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs) e, inoltre, potranno essere deliberate dalle assemblee dei soci di ciascun ente in seduta ordinaria e non straordinaria. È bene essere pronti, insomma, ma non c’è urgenza in questa fase. Il consiglio è di cominciare a studiare e a valutare le modifiche alla luce della vita della propria organizzazione, attendere i primi decreti, soprattutto quello relativo all’istituzione del Registro unico e, quindi, procedere alle modifiche”.

Last but not least. Molte associazioni si interrogano su come inciderà la Riforma sulla disciplina del 5 per mille. In merito ai soggetti beneficiari del 5 per mille il Decreto – conclude Ceraolo – conferma che potenziali fruitori sono tutti gli enti del Terzo Settore. Detta, invece, delle specifiche regole che gli enti destinatari delle quote dovranno rispettare. Per il cittadino che fa la propria scelta, dunque, non ci sono novità. I beneficiari dal canto loro dovranno imparare che questi contributi non possono essere utilizzati per campagne di sensibilizzazione proprio sul 5 per mille (e se non rispetteranno tale divieto dovranno restituire le somme percepite). Dovranno, inoltre, redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all’amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnandolo con una relazione illustrativa dalla quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. E dovranno, infine, pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto”.


 


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