mercoledì 7 febbraio 2018
CESV MESSINA
Domande frequenti sulla riforma del terzo settore
di Redazione
Al
tema, il “CESV” Messina ha già dedicato tre seminari di approfondimento e altri
sono in programma per i prossimi mesi. Non è tutto. La riforma del Terzo
Settore è, infatti, l’argomento cardine di numerose comunicazioni, dalla
newsletter al sito web alla pagina Facebook. Soprattutto, l’area consulenza del
Centro (che nel corso di quest’anno sarà potenziata) sta lavorando per dare
risposte alle domande che, con sempre maggiore frequenza, vengono poste dalle organizzazioni
di volontariato. Con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il “Codice
del terzo settore”, si ha, finalmente, una definizione per legge di Terzo
Settore, vengono indicati gli enti che a esso appartengono, e vengono emanate
le norme alle quali devono attenersi le organizzazioni che vogliono fare parte
del comparto. Il Decreto Legislativo porta con sé una serie di interrogativi ed
è una sorta di percorso a tappe. “È fondamentale
– spiega Rosario Ceraolo, direttore del “CESV” – ricordarci che la piena attuazione probabilmente si avrà nel 2019”. Intanto, proprio i passaggi
intermedi sono tra gli elementi che maggiormente suscitano dubbi.
Tra
i quesiti, uno dei più ricorrenti, per esempio, riguarda la registrazione degli
organismi di volontariato. “La Riforma
– risponde il CESV – prevede che nulla
cambi fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale. Fino ad
allora, quindi, si proseguirà secondo le modalità attuali, che prevedono l’iscrizione
al Registro regionale e la sua piena funzionalità”. L’istituzione del
Registro unico nazionale del Terzo Settore richiede l’emanazione di un decreto
ministeriale e di successivi adempimenti da parte delle Regioni, per cui il
concreto decollo operativo del Registro dovrebbe realizzarsi tra la fine del
2018 e l’inizio del 2019.
Un’altra
perplessità comune è relativa alle modifiche di Statuto delle associazioni
richieste dal Decreto per potersi annoverare tra gli enti del Terzo Settore. Di
cosa si tratta? Quando e come bisogna farle? Cosa comporteranno? “Le modifiche impattano sugli ambiti e le
attività di intervento delle associazioni
che dovranno essere riconducibili a quelle di ‘interesse generale’ elencate
nell’art. 5 del Decreto legislativo, sull’organizzazione interna delle
associazioni e sugli aspetti fiscali
e contabili e sono indicate nel testo della Riforma. Tuttavia, non è
necessario, secondo noi, provvedere
da subito. Queste modifiche statutarie, infatti, dovranno essere in vigore alla
data del 4 febbraio 2019 (ovvero a 18 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs) e,
inoltre, potranno essere deliberate dalle assemblee dei soci di ciascun ente in
seduta ordinaria e non straordinaria. È bene essere pronti, insomma, ma non c’è
urgenza in questa fase. Il consiglio è di cominciare a studiare e a valutare le
modifiche alla luce della vita della propria organizzazione, attendere i primi
decreti, soprattutto quello relativo all’istituzione del Registro unico e,
quindi, procedere alle modifiche”.
Last but not least.
Molte associazioni si interrogano su come inciderà la Riforma sulla disciplina
del 5 per mille. “In merito ai soggetti
beneficiari del 5 per mille il Decreto – conclude Ceraolo – conferma che potenziali fruitori sono tutti
gli enti del Terzo Settore. Detta, invece, delle specifiche regole che gli enti
destinatari delle quote dovranno rispettare. Per il cittadino che fa la propria
scelta, dunque, non ci sono novità. I beneficiari dal canto loro dovranno
imparare che questi contributi non possono essere utilizzati per campagne di
sensibilizzazione proprio sul 5 per mille (e se non rispetteranno tale divieto
dovranno restituire le somme percepite). Dovranno, inoltre, redigere un
apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo
all’amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni,
accompagnandolo con una relazione illustrativa dalla quale risultino in modo
chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme
percepite. E dovranno, infine, pubblicare sul proprio sito web gli importi
percepiti e il rendiconto”.
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