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 venerdì 16 settembre 2016

DISABILITÀ

La legge sul “Dopo di noi”

di Redazione


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È stata pubblicata nella G.U. n. 146, del 24 giugno 2016, la L. 112/2016 sul “Dopo di noi” con la quale il legislatore si pone l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare il delicato tema dell’assistenza a favore delle persone con disabilità grave, così come definito e accertato ai sensi della L. 104/1992. La legge “è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità”, in attuazione dei principi stabiliti dalla nostra Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L’attenzione è, quindi, rivolta, in primis, ai disabili gravi che necessitano di un’immediata assistenza, in quanto già privi dei genitori o, comunque, con genitori non in grado di supportarli, adeguatamente. Nel contempo, viene dato, però, rilievo anche alla pianificazione del “dopo di noi” per quelli che possono, allo stato attuale, beneficiare del sostegno familiare, con la finalità di gestire, nelle migliori condizioni possibili e in modo programmato, il momento in cui tale sostegno, purtroppo, verrà meno. Il tutto nell’ottica del perseguimento di un obiettivo fondamentale, cioè quello di cercare di evitare l’istituzionalizzazione dei disabili, realizzando la loro volontà, ove possibile, e quella dei genitori o di chi ne tutela gli interessi.

L’articolo 3 della legge prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo che avrà una dotazione iniziale di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni di euro per l’anno successivo e 56,1 milioni di euro annui a partire dal 2018. Il fondo dovrà essere destinato, in particolare, alle seguenti finalità: – Favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità per impedire l’isolamento dei disabili; – Consentire la permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; – Realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni abitative di tipo familiare e di co-housing; – Sviluppare programmi finalizzati a consentire l’acquisizione del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave. Spetterà alle Regioni adottare indirizzi di programmazione e definire i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell’attuazione dell’attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

ISTITUZIONE DI TRUST – VINCOLI DESTINAZIONE – FONDI SPECIALI

La legge persegue, però, un ulteriore obiettivo: favorire il ricorso a “strumenti” che consentano la gestione e la protezione del patrimonio destinato ad essere utilizzato per far fronte ai bisogni del soggetto affetto da grave disabilità, in particolare, nel momento in cui non potrà più fare affidamento sul sostegno familiare. Ed è su questo aspetto che si concretizza nelle agevolazioni di carattere fiscale, contenute nell’articolo 6 della legge su cui concentreremo la nostra attenzione. In particolare, la legge dispone che sono esenti dall’imposta di successione e donazione i beni e diritti a favore di persone con disabilità grave: Conferiti in trust; – Gravati da vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. (finora, scarsamente utilizzati per una normativa incerta); – Destinati a fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati da contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus con personalità giuridica che operano, prevalentemente, nel settore della beneficienza di cui art. 10 co.1 lett. a) n. 3 e 2bis D.Lgs 460/97.

Il trust è uno strumento, già, utilizzato per questi scopi che, con questa legge, viene, definitivamente, legittimato. Il contratto di affidamento fiduciario è un contratto di recente utilizzo ed ora, con questa legge, viene riconosciuto e, quindi, rappresenta una valida alternativa al trust non richiedendo il rinvio ad una legge straniera ai fini della sua regolamentazione. Torneremo con altra circolare sul contratto di affidamento fiduciario.


 


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