GIUSTIZIA
Quanti sono in Italia i gradi di giudizio? E perché?
di Olga Cancellieri
 Innanzitutto, i
gradi di giudizio sono teoricamente tre, ma l’ultimo, il ricorso in Cassazione
è solo eventuale, ma procediamo ordinatamente. Il nostro ordinamento,
estremamente garantista, parte dal presupposto che un giudice, per quanto
preparato, è sempre un uomo e come tale può sempre commettere errori, per
rendere meno frequenti gli errori, o meglio per consentirne la correzione
(anche al fine di evitare abusi), l’ordinamento garantisce alla persona
condannata in una causa civile o penale di rivolgersi, mediante appello, a un
altro giudice. Sono giudici di primo grado: Il giudice di pace, che è
competente a giudicare le cause di modico valore (fino a 5 mila euro) o di sua
competenza riservata (es. contravvenzioni relative alla circolazione di veicoli
e natanti), reati di minore gravità come le lesioni personali, minaccia, la
diffamazione (l’ingiuria, di competenza del giudice di pace, non costituisce
più reato).
Il Tribunale, invece competente a giudicare tutte le altre
questioni, quelle cioè, in via residuale, che non sono attribuite al giudice di
Pace o alla Corte di Assise. La Corte d’Assise che ha competenza solo in
materia penale e si occupa dei delitti più gravi. È composta da due magistrati
e da sei giudici popolari detti giurati. Infatti, nel nostro ordinamento
neanche l’Assise ha una composizione totalmente popolare come, invece, avviene,
negli Stati Uniti, ma vi è sempre la presenza, anche minima di giudice togati,
detti “a latere” per la posizione che assumono sedendo insieme alla giuria
popolare. Contro le decisioni dei giudici di primo grado si può fare appello
salvo alcune ipotesi specifiche ed espressamente menzionate nei codici (come,
ad esempio, in caso di patteggiamento in primo grado che preclude la
proponibilità dell’appello ma consente, comunque un secondo grado di giudizio,
proponendo immediatamente ricorso in Cassazione) al giudice di secondo grado,
che è: Contro le sentenze emesse dal giudice di Pace, il Tribunale (che,
quindi, svolge sia funzioni di giudice di primo grado, che di secondo anche se
limitatamente ai ricorsi contro le sentenze dei soli giudici di pace).
Contro
le sentenze emesse dal tribunale in funzione di giudice di primo grado, la
Corte di Appello. Va sottolineato che non in tutti i capoluoghi di provincia è
presente una Corte d’appello, che si articola in 26 distretti di Corte d’appello,
alcuni coincidenti con il territorio di una regione, altri con una sua parte. In
alcuni casi il distretto ricopre Province di diverse Regioni. Ad esempio: Il
distretto di Torino comprende, oltre al territorio del Piemonte, quello della
Valle d’Aosta. Il distretto di Genova comprende, oltre al territorio della
Liguria, anche il circondario del Tribunale di Massa, sito in Toscana. In
Sicilia, finora, malgrado le frequenti minacce di soppressione, ve ne sono 4:
Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta, giustificate non solo dall’alta
densità abitativa della Regione, ma, soprattutto ma dall’alto tasso d’incidenza
del fenomeno mafioso, tale da legittimare una maggiore presenza dell’Autorità
giudiziaria sul territorio. Infine, vi è la Corte di Cassazione che però non
decide come un terzo grado di giudizio, come se si trattasse di un terzo
processo dopo il primo grado e l’appello.
La Corte suprema di cassazione è
infatti il “giudice di legittimità delle sentenze emesse dalla magistratura
italiana”. A differenza dei tribunali, è una sola in tutta Italia, con sede al
Palazzo di Giustizia di Roma, il che garantisce decisioni omogenee nell’assicurare
“l’esatta osservanza e uniforme interpretazione delle norme di diritto”. La
Corte di Cassazione, non giudica il fatto o il merito del processo, ma è un
giudice di legittimità chiamato a verificare che nei processi precedenti le
leggi siano state applicate correttamente e che tutto si sia svolto secondo le
regole. Successivamente può presentare un certo interesse analizzare l’effettiva
vincolatività di tali sentenze.
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