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 lunedì 27 giugno 2016

GIUSTIZIA

Quanti sono in Italia i gradi di giudizio? E perché?

di Olga Cancellieri


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Innanzitutto, i gradi di giudizio sono teoricamente tre, ma l’ultimo, il ricorso in Cassazione è solo eventuale, ma procediamo ordinatamente. Il nostro ordinamento, estremamente garantista, parte dal presupposto che un giudice, per quanto preparato, è sempre un uomo e come tale può sempre commettere errori, per rendere meno frequenti gli errori, o meglio per consentirne la correzione (anche al fine di evitare abusi), l’ordinamento garantisce alla persona condannata in una causa civile o penale di rivolgersi, mediante appello, a un altro giudice. Sono giudici di primo grado: Il giudice di pace, che è competente a giudicare le cause di modico valore (fino a 5 mila euro) o di sua competenza riservata (es. contravvenzioni relative alla circolazione di veicoli e natanti), reati di minore gravità come le lesioni personali, minaccia, la diffamazione (l’ingiuria, di competenza del giudice di pace, non costituisce più reato).

Il Tribunale, invece competente a giudicare tutte le altre questioni, quelle cioè, in via residuale, che non sono attribuite al giudice di Pace o alla Corte di Assise. La Corte d’Assise che ha competenza solo in materia penale e si occupa dei delitti più gravi. È composta da due magistrati e da sei giudici popolari detti giurati. Infatti, nel nostro ordinamento neanche l’Assise ha una composizione totalmente popolare come, invece, avviene, negli Stati Uniti, ma vi è sempre la presenza, anche minima di giudice togati, detti “a latere” per la posizione che assumono sedendo insieme alla giuria popolare. Contro le decisioni dei giudici di primo grado si può fare appello salvo alcune ipotesi specifiche ed espressamente menzionate nei codici (come, ad esempio, in caso di patteggiamento in primo grado che preclude la proponibilità dell’appello ma consente, comunque un secondo grado di giudizio, proponendo immediatamente ricorso in Cassazione) al giudice di secondo grado, che è: Contro le sentenze emesse dal giudice di Pace, il Tribunale (che, quindi, svolge sia funzioni di giudice di primo grado, che di secondo anche se limitatamente ai ricorsi contro le sentenze dei soli giudici di pace).

Contro le sentenze emesse dal tribunale in funzione di giudice di primo grado, la Corte di Appello. Va sottolineato che non in tutti i capoluoghi di provincia è presente una Corte d’appello, che si articola in 26 distretti di Corte d’appello, alcuni coincidenti con il territorio di una regione, altri con una sua parte. In alcuni casi il distretto ricopre Province di diverse Regioni. Ad esempio: Il distretto di Torino comprende, oltre al territorio del Piemonte, quello della Valle d’Aosta. Il distretto di Genova comprende, oltre al territorio della Liguria, anche il circondario del Tribunale di Massa, sito in Toscana. In Sicilia, finora, malgrado le frequenti minacce di soppressione, ve ne sono 4: Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta, giustificate non solo dall’alta densità abitativa della Regione, ma, soprattutto ma dall’alto tasso d’incidenza del fenomeno mafioso, tale da legittimare una maggiore presenza dell’Autorità giudiziaria sul territorio. Infine, vi è la Corte di Cassazione che però non decide come un terzo grado di giudizio, come se si trattasse di un terzo processo dopo il primo grado e l’appello.

La Corte suprema di cassazione è infatti il “giudice di legittimità delle sentenze emesse dalla magistratura italiana”. A differenza dei tribunali, è una sola in tutta Italia, con sede al Palazzo di Giustizia di Roma, il che garantisce decisioni omogenee nell’assicurare “l’esatta osservanza e uniforme interpretazione delle norme di diritto”. La Corte di Cassazione, non giudica il fatto o il merito del processo, ma è un giudice di legittimità chiamato a verificare che nei processi precedenti le leggi siano state applicate correttamente e che tutto si sia svolto secondo le regole. Successivamente può presentare un certo interesse analizzare l’effettiva vincolatività di tali sentenze.


 


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