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 giovedì 19 maggio 2016

WEB

Compravendita online

di Olga Cancellieri


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Molto diffusa ultimamente, e destinata ad accrescere i consensi è la compravendita online. Estremamente comoda, accessibile a tutti e veramente su internet trovi qualunque cosa, nuova e usata. Attenzione, però, perché tale tipo di vendita potrebbe riservare non poche insidie anche per il consumatore più attento. Innanzitutto, per vendita on line si intende una vendita effettuata tramite internet, mediante accesso del compratore al sito web del venditore. La vendita on line rientra quindi nell’ambito dell’e-commerce (commercio elettronico), ossia in quell’insieme di pratiche dirette alla commercializzazione di un bene o di un servizio per via telematica. Proprio per questo la tutela dei consumatori impone al venditore di adempiere a particolari obblighi informativi, maggiori di quelli che gravano in caso di vendita nei comuni locali commerciali, a protezione della parte debole del rapporto, il consumatore. La disciplina è sostanzialmente racchiusa nel c.d. “Codice del Consumo” (D.Lgs. 206/2005) e precisamente nelle norme che regolamentano la vendita a distanza.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi del venditore, questi deve specificare: che si tratta di comunicazione commerciale; chi è il mittente; che si tratta di un’offerta promozionale e le relative condizioni di accesso; che si tratta di concorsi o giochi promozionali e le relative condizioni di partecipazione. In particolare, se il venditore invia al potenziale acquirente delle e-mail non sollecitate (ossia che non fanno seguito a una richiesta dal cliente) e contenenti delle comunicazioni commerciali, deve: identificarle come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve; indicare che il destinatario può opporsi in futuro al ricevimento di tali comunicazioni. Sono previste delle sanzioni pecuniarie a carico del venditore in caso di violazione di questi obblighi. Alcune informazioni devono essere obbligatoriamente inserite dal venditore sulla propria “vetrina virtuale”, a prescindere dalla natura professionale o meno dell’acquirente (e ovviamente in aggiunta a quelle specificamente inerenti al prodotto o al servizio offerto).

Tali informazioni vanno costantemente aggiornate. Quindi, il venditore deve fornire al consumatore una nutrita serie di informazioni, fin da subito, “in maniera chiara e comprensibile”. Molto importante è la norma (art. 51 nuovo Codice del Consumo) secondo la quale il venditore deve garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante deve riportare in modo facilmente leggibile le parole “ordine con obbligo di pagare”; in caso di inosservanza di questa norma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. Eventuali condizioni generali di vendita devono essere messe a disposizione del consumatore in modo da consentire la memorizzazione e la riproduzione.

Anche in questo caso sono previste sanzioni pecuniarie in caso di violazione. Per manifestare il proprio assenso, il compratore deve “cliccare” sul tasto corrispondente (cd. point and click). Infine, il venditore deve inviare la ricevuta (anche questo adempimento è obbligatorio in caso di consumatori). Va sottolineato che, in caso di contenzioso relativo al pagamento di una somma inferiore a 50.000 € derivante dalla vendita in modalità e-commerce effettuata a utenti che non siano consumatori, prima di avviare la lite innanzi al Tribunale è necessario avviare un procedimento c.d. “di negoziazione assistita”: si tratta di un procedimento che si svolge con l’assistenza degli avvocati e che mira a giungere a un accordo per risolvere in via amichevole la controversia.


 


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