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 giovedì 5 maggio 2016

INVENZIONI

Diritto al brevetto

di Olga Cancellieri


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“Tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma non ho voluto. È il mio regalo a tutti i bambini del mondo!” (Albert Sabin). La celebre frase è stata pronunciata dal celebre scienziato polacco naturalizzato statunitense che inventò, tra mille difficoltà, scetticismi e ricerche, il famosissimo vaccino antipolio che salvò la vita e la qualità della stessa a milioni di bambini in tutto il mondo (anche in Italia). Infatti, Il crescente successo del vaccino Sabin, assieme all’assenza di pericoli che garantiva e alla più facile somministrazione rispetto ad altri vaccini della stessa tipologia fece sì che anche gli Stati Uniti d’America adottassero, tale vaccino. Tra il 1962 e il 1963 il farmaco assunse grande autorevolezza in tutto il mondo, mentre crebbe la riconoscenza scientifica verso lo scienziato polacco. Con la zolletta di zucchero inzuppata di vaccino Sabin si vaccinarono centinaia di milioni di bambini in tutto il mondo. Sabin non brevettò la sua invenzione, rinunciando allo sfruttamento commerciale da parte delle industrie farmaceutiche, cosicché il suo prezzo contenuto ne garantisse una più vasta diffusione della cura. Dalla realizzazione del suo diffusissimo vaccino anti-polio il filantropo Sabin non guadagnò quindi un solo dollaro, continuando a vivere con il suo stipendio di professore universitario.

Ma è opportuno chiarirsi su cosa sia il diritto al brevetto e in cosa differisce dal diritto alla paternità di un’opera o di una scoperta scientifica. Con il diritto d’autore si tutelano le opere dell’ingegno a qualsiasi campo appartengano; la tutela è accordata indipendentemente dal fatto che l’idea sia suscettibile di essere sfruttata industrialmente. Il diritto all’invenzione, invece, tutela solo le invenzioni c.d. “industriali”, cioè suscettibili di applicazione su vasta scala per la produzione di “nuovi” beni e servizi o per il miglioramento degli stessi. Per ottenere la protezione giuridica è necessario che l’invenzione sia brevettata. Il brevetto è lo strumento attraverso cui rendere pubblica un’invenzione e per permettere all’autore di tale invenzione lo sfruttamento esclusivo della stessa. Oltre che per le invenzioni, il brevetto è previsto anche per i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali. I primi, comprendono quelle idee che permettono di usare in maniera migliore rispetto al passato beni che già esistono, come, ad esempio, un mouse di nuova forma che può essere usato indifferentemente con la mano destra o con la sinistra.

Per i modelli di utilità si applica la disciplina prevista per le invenzioni industriali, se compatibile. Le nuove varietà vegetali sono anch’esse protette tramite brevetto; in tal caso è detto costitutore colui chi ha scoperto la nuova varietà o il suo datore di lavoro e a lui spettano i diritti di sfruttamento della nuova varietà. Tuttavia, per essere poter essere brevettata è necessario che la nuova varietà sia nuova, omogenea, distinta e stabile. La mancanza delle suddette condizioni e il conferimento del diritto a chi non era effettivamente costitutore comportano la nullità del diritto di proprietà industriale. Se, invece, si accerta successivamente al brevetto, che la nuova varietà non è più stabile o omogenea o il costitutore non ha provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge si avrà decadenza dal diritto. Per ottenere il brevetto italiano, infine, occorre che l’invenzione sia:

1) nuova: non ancora conosciuta secondo la tecnologia esistente. 2) creativa: non una doppia ripetizione della tecnologia esistente, frutto di una vera attività inventiva. 3) lecita: cioè non essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume. Se, però, l’attuazione dell’invenzione è vietata da una norma di legge o amministrativa non sarà automaticamente illecita dovendo verificare se in concreto contrasti con l’ordine pubblico o il buon costume; 4) industriale: idonea ad avere un’applicazione industriale o agricola. Una volta brevettata l’idea, quindi, all’inventore è riconosciuta la priorità dell’invenzione e conseguentemente ha il diritto sia di utilizzare economicamente l’invenzione che di vietare ad altri l’utilizzo dell’invenzione brevettata.


 


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