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 martedì 16 febbraio 2016

IDENTIFICAZIONE

Il Diritto al Nome

di Olga Cancelliere


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“No, disse il gatto. Le persone hanno dei nomi. Questo perché non sanno chi sono. Noi invece sappiamo chi siamo, quindi non abbiamo bisogno di nomi” (Neil Gaiman). Ogni persona è individuata in base ad un nome che la distingue da tutte le altre. Si parla di nome tramandato per indicare il nome civile, tuttavia integrato volontariamente nel momento della nascita con l’attribuzione del prenome da parte dei genitori e di nome volontario con riferimento allo pseudonimo vale a dire a quel nome che si “autoattribuisce” un soggetto. Il diritto al nome, di cui agli artt. 6 e 7 cod. civ., è finalizzato a garantire l’identificazione personale del soggetto, in un certo senso, più di ogni altra cosa, salvo casi di omonimia, tanto più frequenti quanto più comune sarà la scelta del nome o la diffusione del cognome (si pensi a “Mario Rossi” in Italia, e “Antonio o Francesco Arena” a Messina).

Il nome civile è formato dal cognome, che vale a distinguere la famiglia di appartenenza della persona fisica e dal prenome o nome di battesimo, che invece distingue il singolo soggetto. Nel nostro Paese si attribuisce grande importanza al nome che ci viene impartito sin dalla nascita, pertanto, a differenza di quanto succede in altri Paesi come la Spagna, non è possibile cambiarlo successivamente, né cognome, né prenome, a meno che non si dimostri che questo sia lesivo della persona o della personalità del soggetto richiedente ( si pensi ai cognomi che ricordano più o meno vagamente insulti molto diffusi, o l’accoppiamento di nome e cognome che talvolta risulta offensivo della rispettabilità e serietà di una persona), o nel caso del cambiamento di sesso da parte di un individuo. Infatti, il nome civile è soggetto a pubblicità nei registri dello stato civile. Come tale non è soggetto a mutamenti se non all’esito di procedimento amministrativo o sentenza.

Lo pseudonimo consiste nel nome che un soggetto si “autoattribuisce” solitamente per motivi attinenti alla professione: si pensi a quanto avviene di frequente nel campo letterario. L’importanza che esso può venire ad assumere in concreto giustifica il fatto che esso sia oggetto d’una tutela giuridica analoga a quella del nome. Gli strumenti di tutela del nome approntati dal codice civile si manifestano innanzitutto nella regola in base alla quale nessuno può far uso del nome di un altro, che non sia anche il proprio, al fine di identificazione personale. Il codice civile prevede un’azione di reclamo di fronte ad un uso indebito o non autorizzato del proprio nome che ne causi una conseguente lesione.

Si tratta di un diritto esclusivo, protetto con l’ulteriore azione di usurpazione che si rivolge invece nei confronti di chi faccia uso indebito del nome altrui. Diverso, ma comunque degno di tutela, è il caso in cui si faccia uso indebito del nome altrui, pur non usurpato nella sua interezza, quando ne discenda una situazione comunque di confondibilità.


 


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