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 mercoledì 20 gennaio 2016

DEMANIO

Il Patrimonio pubblico

di Olga Cancellieri


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Perché non posso costruire una casa sulla spiaggia, alla foce di un fiume e se erigo alberghi senza rispettare la distanza dalla costa sarò (o dovrei essere) costretto a demolirli? Perché i gestori dei lidi possono avere la “concessione” di un tratto di spiaggia solo per i mesi squisitamente estivi, e non la proprietà, come sarebbe più semplice, costruendo piccole strutture in muratura da riutilizzare ogni anno? La risposta è altrettanto semplice, vi sono dei beni, come il mare e la spiaggia che non possono non appartenere allo Stato, perché, meglio di qualunque privato, può preservarli nel tempo, consentirne una fruizione il più ampia possibile, e agire nell’interesse esclusivo della cittadinanza. Pertanto, possiamo dire che i beni demaniali sono quei beni che, per espressa disposizione di legge, servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto; per tale motivo essi sono sottoposti a speciali vincoli. I beni demaniali sono sempre beni immobili o universalità di mobili (insieme di beni mobili che però hanno un uso e una valutazione economica complessiva, come biblioteche e pinacoteche) e devono appartenere ad enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni).


È possibile distinguere il demanio necessario, che comprende tutti quei beni che non possono che appartenere allo Stato, rientrano in tale categoria il demanio marittimo (il lido del mare, ad esempio), quello idrico e quello militare; il demanio accidentale, invece, include tutti i beni che possono anche non essere demaniali e che sono tali solo se appartenenti ad uno degli enti suddetti. Appartengono a questa categoria: il demanio stradale, il demanio ferroviario, il demanio aeronautico, gli acquedotti ed, infine, il demanio storico, archeologico, artistico e culturale. Ma la peculiarità di questi beni, come si accennava, consiste proprio nella particolare disciplina giuridica, che fa sì che tali beni siano, sempre e comunque, dello Stato, nelle sue articolazioni territoriali. I beni demaniali non sono alienabili, quindi non possono essere trasferiti ad altri soggetti, e di conseguenza, non sono acquisibili attraverso l’usucapione; non sono espropriabili, non sono, cioè, suscettibili di espropriazione forzata per pubblico interesse da parte dello Stato stesso o da altri enti pubblici, infine, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.


I beni demaniali possono essere dati in concessione o in locazione; in questo caso è dovuto dal concessionario il pagamento di un canone. La durata delle concessioni è assai breve (da due a quattro anni), anche se si rinnova tacitamente, comunque previo controllo, in prossimità della scadenza, da parte di funzionari statali o parastatali, che, qualora ritenessero che i requisiti stabiliti in concessione siano stati violati, potrebbero disporre la revoca immediata della concessione stessa.


 


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