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 mercoledì 28 ottobre 2015

CONTRATTO

Vendita con patto di riscatto

di Olga Cancellieri


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Tutti sappiamo cos’è il contratto di compravendita, in un certo senso il negozio per antonomasia. Infatti la compravendita (o vendita più semplicemente) è lo scambio di un bene dietro il pagamento di un prezzo. Finché non si effettua il pagamento il bene non può considerarsi acquistato, ma è anche vero che, a meno che non si tratti di beni immobili o mobili registrati, basta il semplice scambio orale dei consensi tra venditore e compratore per perfezionare il contratto. A tale forma contrattuale assai semplice, se ne sono aggiunte altre più specifiche in grado di rispondere più dettagliatamente alle esigenze di entrambe le parti contrattuali. Particolarmente interessante e diffusa è sicuramente la vendita con patto di riscatto. La vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell’art. 1523 del codice civile, regola la vendita di qualcosa, mobile o immobile, ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti. La particolarità di questa tipologia di contratto sta proprio nella possibilità di acquistare un bene mediante pagamento a rate con la possibilità di godere di esso da subito, assumendosi i rischi relativi ad eventuale danneggiamento o perimento del bene stesso, ottenendone però la proprietà effettiva solo con il pagamento dell’ultima rata e quindi con l’esatta corresponsione del prezzo stabilito.

Il patto di riservato dominio è applicabile a tutte le cose mobili, registrate e non, oltre che agli immobili (caso in cui si potrà avere trascrizione immediata) e a cose generiche eccezion fatta per beni consumabili o destinati a trasformazione (tessuti, legnami) o incorporazione in altri beni (come ad esempio gli infissi in un appartamento). In caso di mancato o gravemente ritardato pagamento il venditore ha il diritto di riprendersi il bene oggetto del contratto mediante risoluzione di quest’ultimo indipendentemente dalla cifra già pagata dal compratore. Ma, come indicato dall’espressione precedentemente usata (gravemente ritardato pagamento), il venditore non può pretendere in nessun caso la risoluzione se il pagamento delle rate è sempre stato regolare e se manca il pagamento di una sola rata, che comunque non deve superare l’ottava parte del prezzo. Comunque in caso di inadempimento il venditore non deve necessariamente arrivare alla risoluzione del contratto, potrà infatti chiedere il pagamento delle rate mancanti o una azione esecutiva sui beni del compratore e anche sul bene oggetto del contratto, cosa che però esclude la risoluzione di questo poiché tale azione legale prevede una tacita rinuncia al bene in questione ovvero alla sua proprietà, poiché non avrebbe alcun senso (sarebbe un agire contro se stessi) e, a quel punto sarebbe più logica un’azione di risoluzione contrattualistica.

Ulteriore caratteristica di questo tipo di contratti è l’opponibilità della riserva di proprietà nei confronti dei terzi. Per poter esistere tale possibilità c’è però ovvio bisogno di un atto scritto avente data certa. Dalle osservazioni fin qui riportate è possibile notare come si tratti di un tipo di contratto estremamente duttile sia per le esigenze del compratore, che ai giorni nostri ha sempre più difficoltà ad avere liquidità e disponibilità di somme ingenti in un’unica soluzione, sia quelle del venditore, che anche se verrà pagato ratealmente ha a disposizione numerosi strumenti per ottenere l’osservanza del contratto o la sua risoluzione.


 


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