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 mercoledì 20 maggio 2015

DIRITTI

L’usufrutto

di Olga Cancellieri


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Cos’è l’usufrutto? Sappiamo che è un diritto reale di godimento su cosa altrui, che, di fatto, comprime, grandemente, il diritto che il vero proprietario (detto, giuridicamente, nudo proprietario), vanta su quel bene. L’usufruttuario, infatti, pur non essendo il proprietario di quel bene ha, tuttavia, ampio potere di godimento del bene stesso, cosa che, invece, il nudo proprietario non può, assolutamente, fare su quel bene, finché sarà attivo sullo stesso un diritto di usufrutto. Secondo quanto descritto nel Codice Civile, all’articolo 981, l’usufrutto è un diritto a godere della cosa altrui, fermo restando l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Ma nulla vieta all’usufruttario di sfruttare economicamente il bene, ad esempio, in caso di un appartamento, locandolo a terzi, o in caso di un fondo, raccogliendo e vendendo i frutti del fondo stesso. In pratica, per quanto riguarda il settore degli immobili, l’usufrutto consente di godere di una casa di proprietà altrui, senza però andarne ad alterare la sua destinazione economica, ovvero trasformarne la destinazione d’uso per cui è stata fabbricata.

Come si diceva il diritto di usufrutto comprime di molto il diritto del proprietario che può solo vendere o cedere il bene, ma non utilizzarlo. In ragione di ciò, l’usufrutto non può mai avere durata illimitata nel tempo, ma dura solo (si fa per dire), finché dura la vita dell’usufruttuario o, se questi è un ente (un’associazione o una società), fino a un massimo di trent’anni. Per evitare facili frodi è, altresì, vietato anche l’usufrutto successivo, cioè quello previsto a favour di una terza persona, immediatamente, dopo la morte del primo usufruttuario. Visto che l’ usufrutto è un diritto reale, che attribuisce quindi al titolare un potere ampissimo e per un lungo periodo, non può essere considerato un sostituto della locazione o peggio ancora del comodato. Pertanto, chi decide di accendere tale diritto sul proprio bene immobile, quale ad esempio una casa, dovrà rifletterci a lungo, e, magari, ricorrere a una simile opzione solo a beneficio di un prossimo congiunto quale, ad esempio, il coniuge, i figli, fratelli e sorelle.

Come si costituisce l’ usufrutto? Intanto, solo volontariamente, non esistono, infatti, ipotesi legali di usufrutto. Quindi spetta solo alla volontà delle parti costituirlo, o meno. Pertanto, l’usufrutto può nascere tramite contratto oppure, come nella maggior parte dei casi, tramite donazione o testamento, entrambi ufficializzati alla necessaria presenza di un notaio (scelta costosa, ma più sicura, almeno in teoria). Tali ultime forme sono preferite, perché spesso è un genitore che cede i propri beni (in vita, o mortis causa) ai figli, ma tutela anche il coniuge, magari molto più giovane di età del disponente, lasciandogli l’usufrutto di tutti o quasi i beni dati ai figli. Non resta che dirvi “Buon uso, scusate… buon usufrutto!!!!”.


 


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