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 martedì 28 aprile 2015

COMODATO

Davvero “comodo” e gratuito?

di Olga Cancellieri


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“Noi tutti prendiamo più sul serio ciò che costa che non quello che è gratuito.” Luciano De Crescenzo. Alla luce di tali celebri premesse, appare interessante interrogarsi sul contratto di comodato e sulla sua reale gratuità. Il comodato rientra tra i c.d “contratti di prestito”. È un contratto reale in cui una parte (detta comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo. Il comodatario ha l’obbligo di riconsegnare il bene al proprietario (comodante) alla scadenza, nelle stesse condizioni in cui l’ha avuto dal proprietario al momento della consegna. Tale tipo di contratto, salvo diversa pattuizione tra le parti, si presume a titolo gratuito, quando è previsto a titolo oneroso si fa ricorso a un comodato c.d. “modale” o “oneroso” a patto che l’onere imposto non sia di una consistenza tale da far venir meno la natura tipica del contratto e non deve comunque trattarsi di un corrispettivo per il godimento della cosa. Basti pensare, ad esempio se il bene oggetto del comodato è un immobile e si prevede un corrispettivo pari al suo valore di mercato, si deve parlare di affitto e quindi si è di fronte ad una locazione e non più ad un comodato, seppur oneroso.

Bisogna precisare, però, che il comodatario può utilizzare il bene solo per la durata e l’uso pattuiti, custodendolo “con la diligenza del buon padre di famiglia”. Non può cedere ad altri il diritto di godere del bene, senza esplicito consenso del proprietario. Se il comodatario non rispetta tali obblighi contrattuali, il proprietario può richiedere sia l’immediata restituzione del bene, sia il risarcimento dei danni. Se nel contratto non è espressamente indicata la scadenza (e se questa non è desumibile dall’uso cui il bene è destinato), il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richieda. Sono a carico del comodatario le spese sostenute per servirsi del bene. Nel caso in cui il comodatario debba sostenere spese straordinarie, necessarie e urgenti per la conservazione del bene, ha diritto al rimborso.

Se il bene si deteriora per il solo effetto dell’uso per cui è stato consegnato e senza alcuna colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento. Infine, è comunque opportuno prestare molta attenzione quando si ricorre a tale istituto, poiché, per quanto possa sembrare una modalità molto semplice per gestire determinati rapporti che si basano sulla fiducia e sulla cortesia, in realtà si tratta di una scelta contrattuale che può creare problematiche di non poco conto, se non altro sotto il profilo procedurale. Se ad esempio un contratto di comodato ha per oggetto un bene immobile e alla scadenza il comodatario non intende restituirlo, il comodante dovrà intraprendere un giudizio ordinario per ottenere la restituzione del bene non essendo prevista per il comodato una procedura rapida come ad esempio per le procedure di sfratto nei contratti di locazione.


 


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