COMODATO
Davvero “comodo” e gratuito?
di Olga Cancellieri
“Noi tutti
prendiamo più sul serio ciò che costa che non quello che è gratuito.”
Luciano De Crescenzo. Alla luce di tali celebri
premesse, appare interessante interrogarsi sul contratto di comodato e sulla sua reale gratuità. Il comodato rientra tra i c.d “contratti di
prestito”. È un contratto reale in cui una parte (detta comodante) consegna
all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile per un determinato periodo di
tempo. Il comodatario ha l’obbligo di riconsegnare il bene al proprietario
(comodante) alla scadenza, nelle stesse condizioni in cui l’ha avuto dal
proprietario al momento della consegna. Tale tipo di contratto, salvo diversa
pattuizione tra le parti, si presume a titolo gratuito, quando è previsto a
titolo oneroso si fa ricorso a un comodato c.d. “modale” o “oneroso” a patto
che l’onere imposto non sia di una consistenza tale da far venir meno la natura
tipica del contratto e non deve comunque trattarsi di un corrispettivo per il
godimento della cosa. Basti pensare, ad esempio se il bene oggetto del comodato
è un immobile e si prevede un corrispettivo pari al suo valore di mercato, si
deve parlare di affitto e quindi si è di fronte ad una locazione e non più ad
un comodato, seppur oneroso.
Bisogna precisare, però, che il comodatario può
utilizzare il bene solo per la durata e l’uso pattuiti, custodendolo “con la
diligenza del buon padre di famiglia”. Non può cedere ad altri il diritto di
godere del bene, senza esplicito consenso del proprietario. Se il comodatario
non rispetta tali obblighi contrattuali, il proprietario può richiedere sia
l’immediata restituzione del bene, sia il risarcimento dei danni. Se nel
contratto non è espressamente indicata la scadenza (e se questa non è
desumibile dall’uso cui il bene è destinato), il comodatario è tenuto a
restituire il bene non appena il comodante lo richieda. Sono a carico del
comodatario le spese sostenute per servirsi del bene. Nel caso in cui il
comodatario debba sostenere spese straordinarie, necessarie e urgenti per la
conservazione del bene, ha diritto al rimborso.
Se il bene si deteriora per il
solo effetto dell’uso per cui è stato consegnato e senza alcuna colpa del
comodatario, questi non risponde del deterioramento. Infine, è comunque
opportuno prestare molta attenzione quando si ricorre a tale istituto, poiché,
per quanto possa sembrare una modalità molto semplice per gestire determinati
rapporti che si basano sulla fiducia e sulla cortesia, in realtà si tratta di
una scelta contrattuale che può creare problematiche di non poco conto, se non
altro sotto il profilo procedurale. Se ad esempio un contratto di comodato ha
per oggetto un bene immobile e alla scadenza il comodatario non intende
restituirlo, il comodante dovrà intraprendere un giudizio ordinario per
ottenere la restituzione del bene non essendo prevista per il comodato una procedura
rapida come ad esempio per le procedure di sfratto nei contratti di locazione.
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