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 lunedì 13 aprile 2015

LEGGE

Svuota carceri tra ragioni ed effetti

di Olga Cancellieri


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Alcuni esperti del settore la chiamano già “la mini amnistia di fine anno”, altri sostengono che il governo ha varato, in favore dei detenuti dopo la nuova legge sulle pene alternative alla detenzione messa in prova ai servizi sociali e il nuovo decreto svuota carceri, che condonando il 10% della pena ha sostanzialmente concesso una sorta di “mini indulto”. Al di là delle numerose polemiche che abbondano al Parlamento e fuori, appare importante fare chiarezza sul tema. Innanzitutto, il testo nasce dalla necessità di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare il fenomeno dell’ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività. Serve al nostro ordinamento per rispondere alle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e alla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia a una pesante multa per “trattamento inumano”, poiché è stata constatata la violazione della Convenzione dei diritti dell’Uomo, ovvero: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Al 30 novembre 2013, erano presenti, infatti, negli istituti penitenziari 64.047 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 47.649 posti. Al 30 settembre 2013, i detenuti in custodia cautelare quindi in attesa di giudizio erano 24.635. Il turnover è altissimo; nel 2011, per esempio un terzo dei detenuti in custodia cautelare era fuori dopo tre giorni e uno su sei entro il mese. Al fine di non destare allarme sociale, va chiarito che il testo non prevede che boss, stupratori e terroristi potranno uscire dal carcere. Infatti, è stata introdotta una disposizione che esclude l’applicabilità dei benefici per i condannati per i reati di particolare allarme sociale definiti dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, anche se non esclude benefici per i reati contro la Pubblica amministrazione come la concussione, il peculato, la corruzione: tutti “delitti” da colletti bianchi anche da quelli della politica. In sintesi, l’obiettivo dello svuotamento degli istituti penitenziari viene perseguito attraverso misure dirette a incidere sia sui flussi d’ingresso negli istituti di pena che su quelli di uscita dal circuito penitenziario (estendendo la possibilità di accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che terapeutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata).

La norma prevede, comunque, una riduzione, ma solo nel massimo, della pena edittale. Si rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute: viene istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o, comunque, private della libertà personale (intervento, quest’ultimo, senza alcun onere per la finanza pubblica); viene anche previsto un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza finalizzato a garantire ai detenuti e internati la tutela dei loro diritti; vengono introdotte norme dirette a semplificare la trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza. Una cosa è certa che solo nei prossimi mesi o anni potremo capire se tali strumenti hanno portato “benefici” al sistema dell’esecuzione della pena o dei “malefici” all’intero sistema giudiziario.


 


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