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 lunedì 2 marzo 2015

GIUSTIZIA RIPARATIVA

La nuova frontiera della Pena

di Olga Cancellieri


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L’articolo 27 della Costituzione enuncia “Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato, così sancendo il principio del finalismo rieducativo della pena, la cui giustificazione non può non fare riferimento alle specifiche esigenze specialpreventivo-risocializzative del condannato. In particolare, la funzione della prevenzione speciale è quella di eliminare o ridurre il pericolo che il soggetto ricada in futuro nel reato; essa fa riferimento a un concetto di relazione, presupponendo la necessità del reinserimento del reo nella comunità dalla quale si era estraniato, mediante l’azione sugli stessi fattori che avevano determinato il perpetrarsi del delitto.

La rieducazione si traduce, pertanto, in una solidaristica offerta di opportunità, affinché al soggetto sia data la possibilità di un progressivo reinserimento sociale, correggendo la propria antisocialità e adeguando il proprio comportamento alle regole giuridiche. La rieducazione, però, deve passare dalla preventiva creazione di motivazioni che inducano a comportamento socialmente corretti e può realizzarsi solo prevedendo, accanto ai diritti del condannato, anche l’ideologia dei suoi doveri. Tuttavia, negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede una nuova “funzione” della pena, quella riparativa (che non va affatto confusa con la funzione retributiva che, talvolta, la pena assume per risarcire le vittime o i loro prossimi congiunti dalle sofferenze di un delitto).

In Italia, ultimamente la giustizia riparativa è stata definita, in prima approssimazione, come una possibile risposta al reato che coinvolge il reo e la comunità e/o la vittima, nella ricerca di possibili soluzioni agli effetti dell’illecito e nell’impegno fattivo per la riparazione delle sue conseguenze. Tra le forme/azioni di giustizia riparativa si evidenzia quale forma più compiuta la mediazione che è vista come “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)”. Il fenomeno criminoso viene letto, in tale ottica, anche come evento che provoca la rottura di aspettative e legami sociali simbolicamente condivisi che richiede l’adoperarsi per la ricomposizione del conflitto e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

In particolare, la giustizia riparativa può essere vista come quel procedimento in cui la vittima e il reo, e se appropriato, ogni altro individuo o membro della comunità lesi da un reato partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dall’illecito penale, generalmente con l’aiuto di un facilitatore. Le forme e le modalità, con cui realizzare la ricucitura dello strappo, possono essere molteplici e diverse. Dalle scuse alle vittime, alle ore di volontariato presso varie strutture che prevedano lo svolgimento di lavori manuali (dal giardinaggio, alle faccende domestiche, al riordino di archivi, alle fotocopie), ma anche intellettuali (attività informatiche, pedagogiche, linguistiche e formative in generale, tenute da ex detenuti). La nuova frontiera della pena vuole far sì che si ripari il “male fatto”, se non direttamente con la vittima o con i suoi familiari, almeno, simbolicamente, con la comunità sociale nella sua interezza. La giustizia riparativa costituisce sicuramente una scommessa, ma tutta da vincere.


 


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