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 mercoledì 14 gennaio 2015

FISCALITÀ

Come accedere alle agevolazioni per la Prima Casa

di Santi Caravella


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Le abitazioni di lusso, con caratteristiche definite dal D.M. 2 agosto 1969, sono escluse dall’agevolazione prima casa. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 23507 del 4 novembre 2014, ha respinto un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate che tendeva a definire la nozione di abitazione di lusso rilevante ai fini della cd. agevolazione prima casa. Nel caso esaminato, la Cassazione ribadisce che, come previsto dal citato D.M., nel calcolo della superficie utile dell’immobile non concorrono a superare i 240 mq. (ovvero 200 mq. se la casa è unifamiliare) gli elementi come i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina.

Le abitazioni che possono, quindi, usufruire dell’agevolazione prima casa devono possedere i seguenti requisiti: 1. Non deve presentare caratteristiche di lusso definite come da D.M. 2 agosto 1969; 2. Deve essere ubicato nel Comune di residenza della parte acquirente; se al momento del rogito la parte acquirente non risiede nel Comune ove è ubicato il bene, deve impegnarsi a stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto; 3. L’acquirente deve dichiarare nell’atto di compravendita di non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel Comune ove è ubicato l’immobile per il quale si chiedono le agevolazioni prima casa; 4. L’acquirente deve dichiarare nell’atto di non essere titolare, neppure pro quota (e neanche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa d’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa.

Inoltre, i criteri per individuare un’abitazione di lusso variano a seconda che l’atto sia soggetto a imposta di registro o a Iva. Dal primo gennaio 2014, infatti, un immobile è considerato non di lusso se: Per gli atti soggetti a imposta di registro, ossia se si acquista da un privato oppure da impresa dopo 5 anni dall’ultimazione della costruzione, l’immobile non rientra nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per gli atti soggetti a Iva, cioè quando si acquista un immobile di nuova costruzione da un’impresa, l’immobile soddisfa i requisiti previsti dal D.M. 2 agosto 1969.


 


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