Con il Decreto legislativo
175/2014, attuativo della Legge Delega fiscale (Legge 23/2014), sono entrate in
vigore, già da dicembre scorso, le norme sulla semplificazione fiscale. Tra le
altre segnaliamo:
Irregolarità nell’APE – Per chi non allega l’attestato di
prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita immobiliare e
affitto, il decreto prevede un sistema di controlli e sanzioni attraverso la
cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo
economico che si scambieranno online
una serie di informazioni. Il Ministero potrà esaminare i dati raccolti dall’Agenzia
delle Entrate con la registrazione nel sistema informativo dei contratti e
applicare le dovute sanzioni. Finora, la normativa ha previsto multe dai 3 mila
ai 18 mila euro, accompagnate da accertamenti condotti dall’Agenzia delle
Entrate e dalla Guardia di Finanza, che avevano però presentato una serie di
criticità.
Ecobonus e comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Il decreto
elimina l’obbligo, previsto dal DL 185/2008, a carico di chi sta realizzando
interventi di riqualificazione energetica usufruendo della detrazione fiscale
del 65%, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i lavori che proseguono da un
anno all’altro. La comunicazione doveva essere inviata entro 90 giorni dal
termine di ciascun periodo d’imposta in cui erano state sostenute le spese; in
caso contrario, veniva applicata una multa da 256 a 2.065 euro.
Responsabilità solidale negli appalti – Viene abrogata la
responsabilità solidale fiscale negli appalti. Il decreto abroga i commi dal 28
al 28ter del DL 223/2006. Le norme
prevedevano che l’appaltatore (Committente) fosse obbligato, in solido con il
subappaltatore, al versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni
effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Il decreto sulle semplificazioni
interviene anche sull’articolo 29 del Dlgs 276/2003, che regola la
responsabilità solidale in materia retributiva, contributiva e assicurativa
fino a due anni dopo la cessazione dell’appalto. In base a questa norma, il
committente e l’appaltatore, ed eventualmente i subappaltatori, sono obbligati
in solido, ma il creditore deve rivalersi sui beni del debitore principale e
poi, eventualmente, passare ai coobbligati. Con il decreto sulle
Semplificazioni fiscali viene precisato che il committente, oltre al pagamento,
deve assolvere agli obblighi del sostituto d’imposta. Ciò significa che deve
versare delle imposte dovute da altri soggetti e per questo è autorizzato a
effettuare delle trattenute dalle somme loro dovute. La disciplina resta
invariata rispetto alla prassi amministrativa, ma serve a chiarire che, per
questo scopo, il committente deve applicare una ritenuta agli importi
corrisposti ai lavoratori. Secondo gli addetti ai lavori, però, questo
provocherà delle incertezze sul modo in cui le ritenute verranno applicate dal
momento che non sempre il committente ha rapporti diretti con i lavoratori.
Spese di vitto e alloggio dei professionisti – A decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 le spese di vitto e alloggio
sostenute direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura per
i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti non dovranno, quindi,
riaddebitare in fattura queste spese al committente e non potranno considerarle
come componente di costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo.