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 sabato 10 gennaio 2015

FISCALITÀ

Alcune novità introdotte dal decreto Semplificazioni fiscali

di Santi Caravella


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Con il Decreto legislativo 175/2014, attuativo della Legge Delega fiscale (Legge 23/2014), sono entrate in vigore, già da dicembre scorso, le norme sulla semplificazione fiscale. Tra le altre segnaliamo:

Irregolarità nell’APE – Per chi non allega l’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita immobiliare e affitto, il decreto prevede un sistema di controlli e sanzioni attraverso la cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico che si scambieranno online una serie di informazioni. Il Ministero potrà esaminare i dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate con la registrazione nel sistema informativo dei contratti e applicare le dovute sanzioni. Finora, la normativa ha previsto multe dai 3 mila ai 18 mila euro, accompagnate da accertamenti condotti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, che avevano però presentato una serie di criticità.

Ecobonus e comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Il decreto elimina l’obbligo, previsto dal DL 185/2008, a carico di chi sta realizzando interventi di riqualificazione energetica usufruendo della detrazione fiscale del 65%, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i lavori che proseguono da un anno all’altro. La comunicazione doveva essere inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui erano state sostenute le spese; in caso contrario, veniva applicata una multa da 256 a 2.065 euro.

Responsabilità solidale negli appalti – Viene abrogata la responsabilità solidale fiscale negli appalti. Il decreto abroga i commi dal 28 al 28ter del DL 223/2006. Le norme prevedevano che l’appaltatore (Committente) fosse obbligato, in solido con il subappaltatore, al versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Il decreto sulle semplificazioni interviene anche sull’articolo 29 del Dlgs 276/2003, che regola la responsabilità solidale in materia retributiva, contributiva e assicurativa fino a due anni dopo la cessazione dell’appalto. In base a questa norma, il committente e l’appaltatore, ed eventualmente i subappaltatori, sono obbligati in solido, ma il creditore deve rivalersi sui beni del debitore principale e poi, eventualmente, passare ai coobbligati. Con il decreto sulle Semplificazioni fiscali viene precisato che il committente, oltre al pagamento, deve assolvere agli obblighi del sostituto d’imposta. Ciò significa che deve versare delle imposte dovute da altri soggetti e per questo è autorizzato a effettuare delle trattenute dalle somme loro dovute. La disciplina resta invariata rispetto alla prassi amministrativa, ma serve a chiarire che, per questo scopo, il committente deve applicare una ritenuta agli importi corrisposti ai lavoratori. Secondo gli addetti ai lavori, però, questo provocherà delle incertezze sul modo in cui le ritenute verranno applicate dal momento che non sempre il committente ha rapporti diretti con i lavoratori.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti – A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti non dovranno, quindi, riaddebitare in fattura queste spese al committente e non potranno considerarle come componente di costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo.


 


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