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 venerdì 19 dicembre 2014

ISTITUTO GIURIDICO

Amministratore di sostegno: chi è, cosa fa?

di Olga Cancellieri


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Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. In realtà, tale figura ha una portata fortemente innovativa. Basti pensare che prima del 2004 chi dovesse assistere e coadiuvare una persona affetta da una grave infermità psichica o fisica, non aveva altra scelta che ricorrere agli istituti dell’inabilitazione o interdizione. Il soggetto sottoposto a tale giudizio veniva dichiarato interdetto o inabile, gli veniva affiancato un tutore e perdeva ogni diritto civile, quindi, nei casi in cui il soggetto pur essendo, assolutamente, lucido e perfettamente in grado d’intendere e volere, ma affetto da qualunque patologia che ne condizionasse grandemente i movimenti o la deambulazione, subiva l’umiliazione di un procedimento d’interdizione che di fatto lo estrometteva da ogni attività senziente con il mondo esterno.

Oggi, grazie all’amministratore di sostegno tutte le persone che per effetto di una menomazione, sia fisica che psichica, si trovino nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non abbiano la piena autonomia nella vita quotidiana, hanno diritto a beneficiare dell’ausilio, giuridicamente riconosciuto, di un familiare, di un parente, di un amico. Pertanto, l’obiettivo di tale istituto è di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Quindi, si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia. Il ricorso per fare richiesta di un amministratore di sostegno (magari indicando la persona che assumerà tale ruolo) può essere presentato direttamente al giudice tutelare, ma è sempre meglio farsi assistere da un avvocato di fiducia perché gli adempimenti richiedono una certa competenza tecnica e può essere presentato dai seguenti soggetti: beneficiario (persona interessata), anche se incapace; familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini; gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore; il pubblico ministero; il tutore o curatore.

Mentre, i responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre il ricorso al giudice tutelare. Per chiedere la nomina di un amministratore, però, non è sufficiente che la persona versi in uno stato d’incapacità anche temporaneo: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.


 


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