ISTITUTO GIURIDICO
Amministratore di sostegno: chi è, cosa fa?
di Olga Cancellieri
Si tratta di un istituto
giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n.
6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui
capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. In realtà, tale
figura ha una portata fortemente innovativa. Basti pensare che prima del 2004
chi dovesse assistere e coadiuvare una persona affetta da una grave infermità
psichica o fisica, non aveva altra scelta che ricorrere agli istituti dell’inabilitazione
o interdizione. Il soggetto sottoposto a tale giudizio veniva dichiarato
interdetto o inabile, gli veniva affiancato un tutore e perdeva ogni diritto
civile, quindi, nei casi in cui il soggetto pur essendo, assolutamente, lucido
e perfettamente in grado d’intendere e volere, ma affetto da qualunque
patologia che ne condizionasse grandemente i movimenti o la deambulazione,
subiva l’umiliazione di un procedimento d’interdizione che di fatto lo
estrometteva da ogni attività senziente con il mondo esterno.
Oggi, grazie all’amministratore
di sostegno tutte le persone che per effetto di una menomazione, sia fisica che
psichica, si trovino nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea,
ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti,
tossicodipendenti, malati) e che non abbiano la piena autonomia nella vita
quotidiana, hanno diritto a beneficiare dell’ausilio, giuridicamente
riconosciuto, di un familiare, di un parente, di un amico. Pertanto, l’obiettivo di tale
istituto è di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di
agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento
delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno
temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche
aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare
un appartamento o investire somme di denaro).
Quindi, si può dire che si tratta
di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di tutelare le persone
prive in tutto o in parte di autonomia. Il ricorso per fare richiesta di
un amministratore di sostegno (magari indicando la persona che assumerà tale
ruolo) può essere presentato direttamente al giudice tutelare, ma è sempre
meglio farsi assistere da un avvocato di fiducia perché gli adempimenti
richiedono una certa competenza tecnica e può essere presentato dai seguenti
soggetti: beneficiario (persona interessata), anche se incapace; familiari entro
il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti,
cugini; gli affini entro il 2° grado:
cognati, suoceri, generi, nuore; il pubblico ministero; il tutore o curatore.
Mentre, i responsabili dei
servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza
della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura
del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre il
ricorso al giudice tutelare. Per chiedere la nomina di un
amministratore, però, non è sufficiente che la persona versi in uno stato d’incapacità
anche temporaneo: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al
compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di sostegno e che
l’interessato non potrebbe compiere da solo.
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