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 lunedì 20 febbraio 2012

INCOMPATIBILITÀ DEL MEDIATORE

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELLE CAUSE CIVILI

di Armando Mellini


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Mi ricollego al primo articolo, già, pubblicato su FiloDiretto news sulla mediazione, che, toccando un argomento che interessa parecchi cittadini, ha sollevato non poche domande da parte dei lettori.

Uno dei quesiti più gettonati è quello relativo alla scelta del mediatore che vediamo, qui di seguito, di chiarire. Il mediatore, professionista abilitato, a seguito della frequenza di un idoneo corso, dopo avere superato un esame s’iscrive in un apposito albo tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Ogni mediatore può esercitare la sua attività presso non più di cinque distinti organismi di mediazione che, ricordiamo, sono quegli enti pubblici o privati presso i quali deve essere espletato il procedimento di mediazione. Ma può un cittadino scegliere il mediatore? La risposta è “no”. La normativa prevede che il mediatore sia un soggetto “neutrale” e “indipendente”, perché venga garantita la sua “imparzialità”. Cosa vuol dire questo? Certamente, il mediatore non può essere scelto dalle parti che possono solo fare istanza presso un organismo di mediazione. Presentata l’istanza di mediazione si passa al responsabile dell’organismo che, valutata l’istanza, sceglierà il mediatore tra quelli iscritti presso il proprio organismo. Il mediatore, dal canto suo, al momento dell’accettazione dell’incarico prenderà atto delle ragioni e dei nominativi delle parti potendo, così, valutare eventuali proprie incompatibilità. A tal fine, il mediatore è tenuto ad effettuare una dichiarazione di “incompatibilità”, con la quale tranquillizzerà tutti i partecipanti al procedimento sulla propria assoluta neutralità. I cittadini sono stati, in tal senso, ben tutelati dal legislatore, che ha posto la sua attenzione su un problema che, spesso, ha generato polemiche ed ulteriori liti a causa di presunte “amicizie” tra giudicanti, parti e consulenti. Ma vediamo quali sono le cause di incompatibilità a seguito delle quali il mediatore non può assumere l’incarico. L’aspetto è disciplinato dalla stessa normativa applicabile a magistrati e consulenti, cioè assenza di parentele sino al quarto grado, etc., ma, in tale direzione, si lascia sempre operare il buon senso. Infatti, per esempio, un professionista serio non accetterà mai un incarico dove tra le parti vi sia un suo vicino di casa, o un amico del figlio, o un ex compagno di scuola, questo al fine di evitare il nascere di sospetti su potenziali favoritismi che potrebbero nascere tra i partecipanti al procedimento di mediazione. A tal fine, a mio parere, è importante valutare i concetti d’“inimicizia” ed anche il suo opposto di “amicizia”, insomma il mediatore deve essere in grado di garantire totale neutralità ed imparzialità, mostrandosi quanto mai rigido nell’autovalutazione di eventuali cause di incompatibilità, rifiutando incarichi dove vi sia anche un semplice rapporto di conoscenza con uno degli istanti. A mio avviso, solo così il cittadino potrà rivolgersi con fiducia agli organismi di mediazione, decretando, così, il successo o meno di questa innovazione in materia giudiziaria. Gli organismi di mediazione hanno, comunque, facoltà di prevedere norme più o meno restrittive sull’incompatibilità dei mediatori nel corpo dei propri “regolamenti”, e, sicuramente, questo è uno degli aspetti che fa la differenza tra un organismo ed un altro. Altro aspetto che gli organismi di mediazione hanno facoltà di modificare è quello relativo ai compensi applicabili, ma questo lo vedremo in un prossimo articolo sulla mediazione ed i suoi costi.


 


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