REATI
Furto semplice: esiste ancora?
di Olga Cancellieri
“Mettete un ladro bene in vista,
agirà come un uomo onesto” – Honoré de Balzac; “Ladro. Termine popolare per
designare una persona che ottiene con successo la proprietà altrui” – Ambrose
Bierce; “L’occasione fa l’uomo ladro, ma l’occasione altrui può farlo derubato”
– Roberto Gervaso. Con tali aforismi si vuole
tentare di affrontare con ironia un tema delicato, provando ad avere verso il
tema del furto un approccio sereno, senza indulgere in eccessive simpatie verso
chi priva gli altri di un bene, anche se lo fa con intelligenza e destrezza. Bisogna domandarsi se il furto
semplice, di cui al primo comma dell’art. 624, sia un istituto giuridico ormai
quasi inesistente. Commette furto, infatti, chiunque s’impossessi della cosa
mobile altrui sottraendola a chi la detiene. Per detenzione, solitamente,
s’intende una relazione tra “soggetto passivo” e “cosa”, che è presupposto
essenziale del furto.
Ormai si ritiene che la vittima del furto non debba,
necessariamente, essere il proprietario del bene sottratto, ma potrebbe essere
anche colui che ne ha la detenzione, quindi punendo il furto non si tutela solo
la proprietà, ma anche il semplice possesso del bene. Il nostro codice penale prevede
numerose ipotesi di furto aggravato, giustificate, correttamente, dalla
maggiore pericolosità sociale della condotta delittuosa. Si pensi ai casi di
furto realizzato con violenza sulla cosa (dove spesso al furto si aggiunge
anche il reato di danneggiamento); uso di mezzi fraudolenti (perciò con una
maggiore aggressività nella condotta dell’agente), ci si riferisce sia ad uno
strumento (una chiave, una spranga) oppure uno stratagemma diretto a superare
l’ostacolo (artificio o raggiro) che l’avente diritto abbia posto a difesa del
bene.
Sono, poi, frequentissime le
ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo (oggi figure autonome di
reato all’art. 624 bis), il cui
notevole allarme sociale, dovuto non solo all’elevata riscontrabilità pratica,
è del tutto evidente, in quanto nel primo caso l’individuo viene violato nella
propria privata dimora dove si svolgono i propri interessi e, soprattutto, i
propri affetti, che dovrebbe essere per ciò solo inviolabile (art. 14 Cost.), e
nel secondo caso il bene viene “strappato” al possessore (il c.d. “scippo”) con
violenza, che, sebbene rivolta alla cosa e non alla persona (altrimenti
parleremmo di rapina), resta comunque un’azione gravissima, si pensi se a
subirla è un anziano che ha appena preso la pensione, o una giovane donna
privata di un monile di grande valore affettivo oltre che economico.
Infine, il legislatore prevede
due ipotesi di furto più lieve, il c.d. “furto d’uso”, in cui si ruba un
oggetto solo per un uso temporaneo e poi lo si restituisce, e l’ipotesi di
spigolamento abusivo (rubare nei fondi altrui prima del raccolto). Per dare una risposta al nostro
interrogativo iniziale si può concludere affermando che il furto, così come
configurato dall’articolo 624 c.p., è un reato previsto dall’ordinamento
giuridico, ma quasi mai contestato ab
origine dalle varie Procure della Repubblica, in quanto è difficile
immaginare un furto senza destrezza, o senza l’uso di
violenza sulle cose, o senza armi o narcotici sia pur inutilizzati, o senza
strappo.
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