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 martedì 16 settembre 2014

REATO

Stalking... ovvero Persecuzione

di Olga Cancellieri


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Un reato particolarmente di moda, negli ultimi tempi, è sicuramente “lo stalking. La traduzione esatta del termine è “perseguitare”. Lo stalking (termine inglese traducibile in italiano “fare la posta” e poi divenuto “atto persecutorio” nel codice penale) è un reato commesso da chiunque pedini, assilli, infastidisca, pesantemente, una persona, tanto da causarle gravi stati d’ansia o di paura per la propria incolumità o per quella di un parente prossimo e da costringerla a cambiare abitudini di vita (Codice penale articolo 612-bis).

Tale reato ha fatto, formalmente, il suo ingresso in Italia nel 2009 (in precedenza, tali forme di persecuzione e molestie erano punite col combinato disposto di più articoli del codice penale che andavano dalla minaccia, alla percossa, alla molestia o violenza anche psicologica e mentale); grazie al disegno di legge, successivamente convertito in legge, a firma degli allora ministri per le Pari Opportunità, Carfagna, e della Giustizia, Alfano.

L’intervento legislativo merita di essere salutato con favore perché consente di poter agire, penalmente, contro il reo in maniera più diretta, veloce ed organica, rispetto al passato. Inoltre, prevedendo tale autonoma figura giuridica il nostro Paese si è anche allineato con la normative degli altri Stati membri dell’Unione Europea, quali Belgio, Germania, Austria, ma anche Regno Unito, Canada e Stati Uniti.

Dello stalking sono vittime soprattutto le donne e nel 55 % dei casi è frutto di una precedente relazione, ma tale reato non è esclusivo dei rapporti amorosi, vi è, infatti, una percentuale di casi che riguarda l’ambito condominiale o l’ambiente di lavoro e può essere commesso sia da uomini che da donne, di qualunque età e condizione sociale (da questo punto di vista è un reato, estremamente, democratico). Si commette stalking, quindi, quando si tengono, in maniera ripetitiva, comportamenti invadenti, d’intromissione, con pretesa di controllo, quando si minaccia qualcuno, costantemente, con telefonate, messaggi, appostamenti, pedinamenti ossessivi.

Questo tipo di condotta deve arrecare nella vittima un grave stato di timore per se stessi, ma anche per un altro soggetto a lei vicino, tanto da farle alterare – per sfuggire agli atti persecutori – lo stile di vita quotidiano. Attenzione, però, la sola minaccia o un isolato episodio di “tampinamento”, anche se invadente, non sono sufficienti a realizzare il reato di atti persecutori: è necessaria una certa reiterazione delle condotte nel tempo.

Pertanto, prima di procedere con una denuncia per tale tipo di reato, o effettuare indagini in tal senso è, senz’altro, opportuno rivolgersi ad un avvocato penalista di fiducia, che saprà, sicuramente, indirizzarvi e tutelarvi nel miglior modo possibile. Parimenti consiglio di non sottovalutare alcuni atteggiamenti ossessivi, eccessivamente possessivi e quasi persecutori, che vengono perpetrati ai vostri danni, comportamenti da “stolker” sottovalutati hanno prodotto, in diversi casi, condotte delittuose ancora più gravi (o gravissime come l’omicidio).


 


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