La calunnia, l’ingiuria e la diffamazione sono tre
tipologie di reato che prevedono un’offesa all’onore e al decoro della persona,
a cui l’offesa è diretta. Tuttavia, presentano un tasso di gravità e
caratteristiche molto diverse le une dalle altre. Iniziamo dal meno grave: l’ingiuria. Tale delitto, previsto dall’art.
594 c.p., punisce chiunque offenda l’onore e il decoro di una persona presente.
La punibilità è estesa anche alle offese trasmesse con comunicazioni a
distanza: telefono, scritti, disegni, etc.
Per onore, tradizionalmente, s’intende il sentimento e l’idea che
ciascuno ha di sé, nonché il rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso il
gruppo sociale. La pena prevista è quella della reclusione fino a sei mesi o
della multa fino a Euro 516,00. Qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, la
pena è aumentata (reclusione, fino a un anno, o multa, fino a Euro 1.032,00).
La pena è aumentata anche nel caso in cui la condotta offensiva sia tenuta alla
presenza di più persone.
Ulteriori aggravanti sono, inoltre, previste nel caso in cui l’ingiuria
abbia finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso. Ciò accade quando l’offesa origina da un consapevole e percepibile
sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine
etnica o il colore, ossia quale disprezzo idoneo a dare luogo al concreto
pericolo di comportamenti discriminatori.
La diffamazione è un reato un po’ più grave, nasce a tutela
della reputazione, da intendersi come il complesso dell’identità personale di
un soggetto che si vuole, quindi, proteggere tanto personalmente, quanto nelle
sue proiezioni sociali. Si considera più grave dell’ingiuria perché l’articolo
595 c.p. prevede per tale reato la reclusione, fino a un anno, o la multa,
fino a Euro 1.032,00.
Il dato che differenzia le due ipotesi criminose di cui sopra, consiste
nel fatto che, mentre l’ingiuria presuppone la presenza della persona
offesa nel momento dell’azione criminosa, nel reato di diffamazione l’offesa
al decoro viene compiuta in assenza della persona offesa e comunicando con più
persone. I reati possono tra loro concorrere, come avviene nel caso in cui, ad
esempio, una lettera dal contenuto ingiurioso venga indirizzata, oltre che alla
persona offesa, anche a terze persone.
La calunnia, infine, va distinta dagli altri due reati e si ha
quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o
sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una
persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le
tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione
da due a sei anni, salvo aggravanti.
Attenzione, però non si commette calunnia tutte le volte che si
accusa qualcuno di avere compiuto un reato. La domanda classica che si fa in
questi casi è: “Costituisce reato dare del ladro ad un ladro?”. La risposta è “no”.
Si commette reato di calunnia solo se si accusa di un reato una persona
quando si è consapevoli della sua innocenza, non quando si ha il dubbio che sia
colpevole.