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 martedì 5 agosto 2014

IL CONTRATTO

Cosa sono le clausole vessatorie?

di Olga Cancellieri


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I contratti per adesione sono spesso regolati da condizioni generali di contratto o redatti attraverso moduli o formulari. Si chiamano così quei contratti in cui le clausole sono già tutte predisposte dal proponente (impresa, società come la Telecom, Enel, ENI etc.), l’aderente ha solo la possibilità di aderire o meno al contratto, ma non può apporvi modifiche, condizioni o inserire proprie clausole. Basta questa semplice definizione per capire come tali contratti pongano l’utente in una posizione di netto svantaggio. L’impossibilità per l’altro contraente di discutere le singole clausole, può portarlo ad accettarne alcune che possono risultare molto gravose, rendendo la sua posizione molto debole. Tali clausole, proprio perché producono un forte squilibrio fra le parti, sono dette “vessatorie” e sono oggetto di una specifica disciplina nel caso siano contenute in condizioni generali di contratto.

Il Codice Civile, agli art. 1341 ss., prevede una specifica tutela nei confronti di tali clausole, sono infatti inefficaci se non approvate espressamente per iscritto una per una. Pertanto, non basta la generica firma del contratto, ma deve essere sottoscritta, appositamente, ogni clausola che prevede una diminuzione dell’agire del consumatore, ritenuto in questo rapporto il contraente “debole”, proprio perché non può esprimere un’opinione sulle clausole contrattuali, ma solo firmarle o meno. Tuttavia, tale tutela è stata ritenuta inefficace, perché molto spesso il consumatore era, comunque, indotto a firmare ogni singola clausola a lui sfavorevole pur di concludere il contratto (si pensi alla somministrazione di gas e luce o alle linee telefoniche).

Pertanto, nel 2003, è stato predisposto un apposito Codice del Consumo che si applica ai rapporti tra professionisti (tra i quali, rientrano anche avvocati, commercialisti, architetti, banche, medici, etc.) e consumatori e, a tale codice, fa ora riferimento il nuovo articolo 1469 bis. Dal 2007, è stata introdotta la possibilità per i consumatori di esperire un nuovo tipo di azione legale, detta azione collettiva (promossa da più consumatori insieme, abbattendo così costi ed ulteriori difficoltà pratiche).

Nei 146 articoli del Codice del Consumo vengono prese in considerazione: l’informazione al consumatore e la pubblicità commerciale; la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore; le conclusioni di alcuni particolari contratti e, in particolare, le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici; la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo; le associazioni dei consumatori e l’accesso alla Giustizia. Su questo ultimo punto, ad esempio, il foro sempre competente per esperire un’azione legale è quello del consumatore, anche se il contratto è stato stipulato altrove.


 


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