IL CONTRATTO
Cosa sono le clausole vessatorie?
di Olga Cancellieri
I contratti per adesione sono
spesso regolati da condizioni generali di contratto o redatti attraverso moduli
o formulari. Si chiamano così quei contratti
in cui le clausole sono già tutte predisposte dal proponente (impresa, società
come la Telecom, Enel, ENI etc.), l’aderente ha solo la possibilità di aderire
o meno al contratto, ma non può apporvi modifiche, condizioni o inserire
proprie clausole. Basta questa semplice definizione per capire come tali
contratti pongano l’utente in una posizione di netto svantaggio. L’impossibilità per l’altro
contraente di discutere le singole clausole, può portarlo ad accettarne alcune
che possono risultare molto gravose, rendendo la sua posizione molto debole.
Tali clausole, proprio perché producono un forte squilibrio fra le parti, sono
dette “vessatorie” e sono oggetto di una specifica disciplina nel caso siano
contenute in condizioni generali di contratto.
Il Codice Civile, agli art. 1341
ss., prevede una specifica tutela nei confronti di tali clausole, sono infatti
inefficaci se non approvate espressamente per iscritto una per una. Pertanto,
non basta la generica firma del contratto, ma deve essere sottoscritta,
appositamente, ogni clausola che prevede una diminuzione dell’agire del
consumatore, ritenuto in questo rapporto il contraente “debole”, proprio perché
non può esprimere un’opinione sulle clausole contrattuali, ma solo firmarle o
meno. Tuttavia, tale tutela è stata ritenuta inefficace, perché molto spesso il
consumatore era, comunque, indotto a firmare ogni singola clausola a lui
sfavorevole pur di concludere il contratto (si pensi alla somministrazione di
gas e luce o alle linee telefoniche).
Pertanto, nel 2003, è stato
predisposto un apposito Codice del Consumo che si applica ai rapporti tra
professionisti (tra i quali, rientrano anche avvocati, commercialisti,
architetti, banche, medici, etc.) e consumatori e, a tale codice, fa ora
riferimento il nuovo articolo 1469 bis. Dal 2007, è stata introdotta la possibilità
per i consumatori di esperire un nuovo tipo di azione legale, detta azione
collettiva (promossa da più consumatori insieme, abbattendo così costi ed
ulteriori difficoltà pratiche).
Nei 146 articoli del Codice del Consumo
vengono prese in considerazione: l’informazione al consumatore e la pubblicità
commerciale; la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte
il consumatore; le conclusioni di alcuni particolari contratti e, in
particolare, le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza,
il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici; la sicurezza
e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale
di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo; le associazioni
dei consumatori e l’accesso alla Giustizia. Su questo ultimo punto, ad
esempio, il foro sempre competente per esperire un’azione legale è quello del
consumatore, anche se il contratto è stato stipulato altrove.
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