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 giovedì 24 luglio 2014

CITTADINANZATTIVA

Non sempre l’uso dell’Eye Scout… è conforme alla legge

di Redazione


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Da un comunicato del coordinamento provinciale di CittadinanzAttiva, si evince quanto segue: Fermo restando che il Codice della Strada debba essere, scrupolosamente, osservato ed in Città i parcheggi, in doppia fila, vadano assolutamente evitati e la segnaletica rispettata, non può fare a meno di porre l’accento che le multe seriali, rilevate con apparecchiature e/o occhi elettronici, tipo Eye Scout, possano rappresentare un modo semplice di “far cassa” per il Comune, per impinguare il bilancio a danno delle tasche dei cittadini, con metodi non sempre trasparenti o legittimi, come molteplici sentenze, sul territorio nazionale, continuano ad evidenziare.

Non basta la rilevazione elettronica con le telecamere installate dal comune dell’autovettura che percorre la corsia preferenziale per la contestazione della specifica infrazione, come occorre la contestazione dei vigili urbani per la validità del verbale in quanto la legittimità “in automatico” della violazione del codice della strada è consentita solo per gli impianti di videoripresa che si trovano all’interno delle zone a traffico limitato.

Nel caso di rilevazioni al di fuori della ZTL, al contrario, la polizia municipale ha l’obbligo di contestare immediatamente l’infrazione. Ciò vuol dire che se la contestazione non avviene in questo modo le multe “seriali” notificate al proprietario dell’autovettura sono da annullare. ( Tribunale di Verona – Giudice Unico M. Vaccari)

Con riferimento alla mancata contestazione immediata, si rileva che la Corte Costituzionale con sent. 17 giugno 1996 n. 198 ha precisato come non possa tollerarsi che “l’inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione gravino direttamente sul diritto di difesa del cittadino”. Anche la Corte di Cassazione si è espressa allo stesso modo nel merito della questione. (cfr. Cass. 17 settembre 1992; Cass. 27 marzo 1996 n. 2767).


 


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