Da un comunicato del
coordinamento provinciale di CittadinanzAttiva, si evince quanto segue: Fermo
restando che il Codice della Strada debba essere, scrupolosamente, osservato ed
in Città i parcheggi, in doppia fila, vadano assolutamente evitati e la segnaletica
rispettata, non può fare a meno di porre l’accento che le multe seriali,
rilevate con apparecchiature e/o occhi elettronici, tipo Eye Scout, possano rappresentare
un modo semplice di “far cassa” per il Comune, per impinguare il bilancio a
danno delle tasche dei cittadini, con metodi non sempre trasparenti o
legittimi, come molteplici sentenze, sul territorio nazionale, continuano ad
evidenziare.
Non basta la rilevazione
elettronica con le telecamere installate dal comune dell’autovettura che percorre
la corsia preferenziale per la contestazione della specifica infrazione, come
occorre la contestazione dei vigili urbani per la validità del verbale in
quanto la legittimità “in automatico” della violazione del codice della strada
è consentita solo per gli impianti di videoripresa che si trovano all’interno
delle zone a traffico limitato.
Nel caso di rilevazioni al di
fuori della ZTL, al contrario, la polizia municipale ha l’obbligo di contestare
immediatamente l’infrazione. Ciò vuol dire che se la contestazione non avviene
in questo modo le multe “seriali” notificate al proprietario dell’autovettura sono
da annullare. ( Tribunale di Verona – Giudice Unico M. Vaccari)
Con riferimento alla mancata
contestazione immediata, si rileva che la Corte Costituzionale con sent. 17
giugno 1996 n. 198 ha precisato come non possa tollerarsi che “l’inerzia o le
disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione gravino direttamente
sul diritto di difesa del cittadino”. Anche la Corte di Cassazione si è
espressa allo stesso modo nel merito della questione. (cfr. Cass. 17 settembre
1992; Cass. 27 marzo 1996 n. 2767).