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 venerdì 11 luglio 2014

SANZIONI

Le multe sono sempre da pagare?

di Olga Cancellieri


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Ma le sanzioni pecuniarie (le c.d. “multe”) relative alle violazioni del Codice della strada si devono proprio pagare? Tutte, anche quelle ingiuste, banali, “salatissime”? In realtà, il primo criterio da seguire per rispondere a questa domanda è quello, meramente, economico. Infatti, se la sanzione non supera i 50 € conviene pagare e prima possibile per due motivi:

1- Il ricorso davanti al Giudice di Pace, per il quale comunque dovete farvi assistere da un avvocato, anche se la legge dice diversamente (infatti, non è richiesta la difesa c.d. tecnica per questo tipo di azioni, ma comunque il ricorso lo dovete scrivere con linguaggio giuridico, apposita locuzione per le richieste, oltre ad iscriverlo correttamente al ruolo e seguirlo nelle udienze davanti al Giudice), costa come minimo 37 euro, più il compenso o la percentuale per l’avvocato. Inoltre, anche in caso di vittoria, l’illustrissimo giudice compensa le spese… quindi quelle che avete anticipato non vi vengono quasi mai rimborsate.

2- Per molte violazioni del Codice della Strada, che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, è stata di recente introdotta la possibilità per il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido di pagare la somma pari al minimo, fissata dalle singole norme ridotta del 30%, purché il pagamento della sanzione sia effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Mentre la riduzione non si applica nei casi in cui il pagamento in forma ridotta sia espressamente escluso, o nelle violazioni decisamente più gravi, di natura penale o in quelle in cui è prevista la confisca del mezzo (esclusa quella per mancanza di assicurazione del veicolo) o la sospensione della patente di guida.

Per le rimanenti ipotesi, bisognerà valutare caso per caso, poiché conviene proporre ricorso davanti al giudice di pace solo se ci sono buone chance di vittoria date da errori, anche banali, commessi da chi ha elevato la sanzione. Ipotesi frequenti sono: errore nella data (avete commesso, effettivamente, quella violazione, ma l’agente che l’ha annotata ha confuso il giorno o il mese); errore, vero o presunto, nell’identificazione del numero di targa (solo per veicoli in movimento potete sostenere l’errore del vigile urbano, che ha confuso un’altra targa con la vostra); Infine, potrebbe essere maturata la prescrizione se la notifica a casa viene effettuata dopo cinque anni (in alcuni casi, anche meno) dalla commissione dell’infrazione.

Dopo avervi così avvisati… non mi resta che augurarvi in bocca al lupo se deciderete di proporre ricorso davanti al giudice di pace (e, in 1 o 2 anni, potreste addivenire ad una conclusione), ma ricordate che il documento che potete impugnare davanti al giudice non è il foglietto verde che trovate davanti al parabrezza, ma solo quello che vi arriva a casa, dopo qualche tempo, in busta verde. Prima di tale richiesta di pagamento non potete opporvi in alcun modo, ma solo effettuare l’eventuale pagamento.


 


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