SANZIONI
Le multe sono sempre da pagare?
di Olga Cancellieri
Ma le sanzioni pecuniarie (le
c.d. “multe”) relative alle violazioni del Codice della strada si devono
proprio pagare? Tutte, anche quelle ingiuste, banali, “salatissime”? In realtà, il primo criterio da
seguire per rispondere a questa domanda è quello, meramente, economico.
Infatti, se la sanzione non supera i 50 € conviene pagare e prima possibile per
due motivi:
1- Il ricorso davanti al Giudice di Pace, per il quale comunque
dovete farvi assistere da un avvocato, anche se la legge dice diversamente
(infatti, non è richiesta la difesa c.d. tecnica per questo tipo di azioni, ma
comunque il ricorso lo dovete scrivere con linguaggio giuridico, apposita
locuzione per le richieste, oltre ad iscriverlo correttamente al ruolo e
seguirlo nelle udienze davanti al Giudice), costa come minimo 37 euro, più il
compenso o la percentuale per l’avvocato. Inoltre, anche in caso di vittoria,
l’illustrissimo giudice compensa le spese… quindi quelle che avete anticipato
non vi vengono quasi mai rimborsate.
2- Per molte violazioni del Codice della Strada, che prevedono il
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, è stata di recente
introdotta la possibilità per il trasgressore, il proprietario del veicolo o
qualsiasi altro obbligato in solido di pagare la somma pari al minimo, fissata
dalle singole norme ridotta del 30%, purché il pagamento della sanzione sia
effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del
verbale. Mentre la riduzione non si applica nei casi in cui il pagamento in
forma ridotta sia espressamente escluso, o nelle violazioni decisamente più
gravi, di natura penale o in quelle in cui è prevista la confisca del mezzo (esclusa
quella per mancanza di assicurazione del veicolo) o la sospensione della
patente di guida.
Per le rimanenti ipotesi,
bisognerà valutare caso per caso, poiché conviene proporre ricorso davanti al
giudice di pace solo se ci sono buone chance
di vittoria date da errori, anche banali, commessi da chi ha elevato la
sanzione. Ipotesi frequenti sono: errore nella data (avete commesso,
effettivamente, quella violazione, ma l’agente che l’ha annotata ha confuso il
giorno o il mese); errore, vero o presunto, nell’identificazione del numero di
targa (solo per veicoli in movimento potete sostenere l’errore del vigile
urbano, che ha confuso un’altra targa con la vostra); Infine, potrebbe essere maturata
la prescrizione se la notifica a casa viene effettuata dopo cinque anni (in
alcuni casi, anche meno) dalla commissione dell’infrazione.
Dopo avervi così avvisati… non mi
resta che augurarvi in bocca al lupo se deciderete di proporre ricorso davanti
al giudice di pace (e, in 1 o 2 anni, potreste addivenire ad una conclusione),
ma ricordate che il documento che potete impugnare davanti al giudice non è il
foglietto verde che trovate davanti al parabrezza, ma solo quello che vi arriva
a casa, dopo qualche tempo, in busta verde. Prima di tale richiesta di pagamento non potete opporvi in alcun modo, ma solo
effettuare l’eventuale pagamento.
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