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 lunedì 27 agosto 2012

D.Lgs 28/2010

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELLE CAUSE CIVILI

di Armando Mellini


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Il D.Lgs. 28/2010, a far data dal 20 marzo di quest’anno, ha reso obbligatorio il procedimento di Mediazione per tutte le controversie che dovessero insorgere in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, mentre è stata prorogata, al 20 marzo 2012, l’applicazione della norma alle controversie riguardanti il condomino e il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli a motore e natanti.

Il legislatore ha, così, dato attuazione alla legge delega, la n. 69 del 18 giugno 2009 che, a sua volta, aveva recepito la direttiva comunitaria del 2008.

Resta, comunque, salva la facoltà, da parte del cittadino, di avvalersi delle negoziazioni volontarie o paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, e delle procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi, per esempio la Camera di Commercio, per quanto riguarda contenziosi in materia di telefonia.

Sostanzialmente, il cittadino è oggi legittimato a rivolgersi ad un organismo di mediazione, anche senza l’assistenza di un legale, al fine di trovare una soluzione ad un conflitto che potrebbe portare ad una controversia giudiziaria, cioè ad una causa civile che si svolgerebbe nelle aule di un tribunale.

Si tratta, quindi, di un’evoluzione epocale in materia di giustizia, emanata dal governo a seguito delle indicazioni comunitarie e finalizzata a ridurre il carico di cause nei tribunali ordinari, che porta a procedimenti della durata, anche, di dieci e più anni rendendo, dopo così tanto tempo, un pessimo servizio al cittadino che chiede giustizia.

È, infatti, innegabile che qualsiasi sentenza, anche la migliore, dopo 10 o 12 anni di causa che abbia comportato ingenti spese legali e di consulenza sostenute dal cittadino, diventa una pessima sentenza.

Vediamo di capire meglio come si svolge un procedimento di mediazione in un conflitto tra due o più soggetti, a chi ci si deve rivolgere e i costi che devono essere sostenuti.

Innanzitutto, è bene precisare cosa s’intende per Mediazione e, a tal fine, ci aiuta il D.Lgs. che definisce la mediazione come “l’attività, comunque, denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due (o più) soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Questo soggetto prende il nome di Mediatore, ed è un professionista abilitato ed iscritto presso un apposito registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, dove sono iscritti gli organismi di mediazione, che sono enti pubblici o privati presso i quali può svolgersi il procedimento di mediazione.

Il cittadino deve, pertanto, rivolgersi ad un organismo di mediazione, inviando un’apposita istanza nella quale dovranno essere indicate le generalità complete delle altre parti, il loro indirizzo ed ogni altra utile indicazione per comunicare l’avvio del procedimento di mediazione, inoltre l’istante, cioè colui che intende avviare il procedimento di mediazione, dovrà indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa. È utile precisare che più sarà dettagliata l’istanza in ogni sua parte, più facile sarà il compito dell’organismo di mediazione prima e del mediatore dopo.

Una volta recepita l’istanza, alla quale dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di un acconto in favore dell’organismo stesso, pari a 40 euro, il responsabile dell’organismo nominerà il mediatore scegliendolo tra quelli iscritti nell’organismo, ed una volta verificata l’inesistenza di cause di incompatibilità da parte del mediatore, darà comunicazione alle parti della data e dell’ora del primo incontro al quale sono invitate a partecipare.

Come è facile intuire, la procedura messa a punto dal legislatore garantisce le parti da eventuali incompatibilità del mediatore, che viene scelto dal responsabile dell’organismo e non, direttamente, dalle parti. Vengono così garantite l’indipendenza, la neutralità e l’assenza di incompatibilità da parte del mediatore che, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve depositare apposita dichiarazione presso l’organismo di mediazione.

Altro concetto che viene garantito dalla normativa è quello della celerità del procedimento di mediazione. Infatti il responsabile dell’organismo dovrà fissare il primo incontro entro 15 giorni dal deposito dell’istanza e l’intero procedimento di mediazione non potrà durare oltre 4 mesi dal suo avvio.

Il termine di quattro mesi non trova sospensione nel periodo feriale, cioè dal primo agosto al 15 settembre, come, invece, accade per i procedimenti presso i tribunali, e i quattro mesi non vengono computati ai fini delle prescrizioni di legge. Queste disposizioni fanno sì che il cittadino, cosciente dei tempi della giustizia ordinaria, sia incentivato ad avvalersi del procedimento di mediazione al fine di risolvere le sue controversie, ed altro elemento incentivante è costituito dalla possibilità di utilizzare quale credito d’imposta, sino alla concorrenza di 500 euro, quanto versato per ogni procedimento di mediazione a titolo di indennità.

Il costo di un procedimento varia in base al valore del contendere, da un minimo di 65 euro per controversie sino a 1000 euro di valore, sino a diverse migliaia di euro per controversie del valore di 5 o più milioni di euro. Trattandosi di importi onnicomprensivi, è evidente che il procedimento di mediazione offre dei vantaggi anche dal punto di vista della convenienza economica.

Sta ora ai cittadini avvalersi di questo nuovo strumento e vedremo, in un prossimo articolo, quali forme di mediazione siano oggi possibili grazie alla nuova normativa in materia.


Mellini, ing. Armando - Mediatore abilitato Accademia Nazionale del Diritto


 


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