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 lunedì 22 luglio 2013

SALUTE E BENESSERE

Lo Stalking

di Umberto Santoro


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Lo Stalking è un reato che è stato introdotto dalla legge 38/2009 (art. 612 bis), in seguito ad un intervento legislativo ad hoc, che, sostanzialmente, ha reso concreta una specifica esigenza di tutela, rispetto ad un fenomeno caratterizzato da un certo grado d’indeterminatezza circa le condotte ad esso riconducibili. Le difficoltà attengono, innanzitutto, alla definizione del reato: in linea di principio si tratta di comportamenti, spesso psicopatologici, consistenti in molestie, ingiurie, minacce, pedinamenti, telefonate anonime, lettere minatorie e, in generale, tutta una serie di indebite ingerenze nella sfera privata della vittima.

Per via della moltitudine di condotte, riconducibili allo stalking, non manca in dottrina chi ritiene di dover distinguere il c.d. stalking vigilante, quando esso si traduce in un’attività di sorveglianza; lo stalking comunicativo, quando l’atto si traduce in offesa, in ingiurie o diffamazioni; infine, il c.d. stalking di tipo informatico.

Attraverso l’introduzione dell’art. 612 bis, si è predisposto un intervento anticipato di tutela, dal momento che la vittima potrà, innanzitutto, rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza e chiedere che ammonisca, oralmente, il soggetto, invitandolo a non tenere quella condotta, che non è conforme alla legge. Inoltre, sono state potenziate le misure cautelari personali, prevedendosi, tra queste, la misura relativa al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; occorre, poi, ricordare la pena prevista, che è quella della reclusione da 6 mesi a 4 anni.

La norma si propone l’obiettivo di proteggere la serenità psicologica della vittima, punendo le condotte reiterate: dunque, perché si realizzi il reato di stalking, deve venire in rilievo una pluralità di comportamenti che siano diretti a compromettere tale serenità. In sede di giudizio si è, poi, posto il problema di capire se, per l’integrazione di tale reato, sia sufficiente che le condotte poste in essere dallo stalker siano, semplicemente, idonee ad ingenerare lo stato di turbamento o se, piuttosto, non sia più opportuno verificare, concretamente, gli effetti delle condotte tenute da costui.

La norma, inoltre, fa riferimento ad uno stato di ansia o di paura e, al riguardo, si è posto l’ulteriore problema di capire se questo stato di timore debba essere valutato da un punto di vista soggettivo, e cioè tenendo conto delle caratteristiche proprie della vittima, oppure da un punto di vista oggettivo, e cioè considerando, quale paradigma di riferimento, l’uomo medio. Il reato è procedibile a querela (nel senso che deve essere la vittima a lamentare l’offesa subita), e solo, eccezionalmente, d’ufficio (nel senso che l’autorità giudiziaria potrà attivarsi senza l’istanza della parte offesa).


 


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