venerdì 16 settembre 2016
DISABILITÀ
La legge sul “Dopo di noi”
di Redazione
 È
stata pubblicata nella G.U. n. 146, del 24 giugno 2016, la L. 112/2016 sul “Dopo
di noi” con la quale il legislatore si pone l’obiettivo di fornire strumenti
utili per affrontare il delicato tema dell’assistenza a favore delle persone
con disabilità grave, così come definito e accertato ai sensi della L.
104/1992. La legge “è volta a favorire il
benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con
disabilità”, in attuazione dei principi stabiliti dalla nostra
Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L’attenzione
è, quindi, rivolta, in primis, ai
disabili gravi che necessitano di un’immediata assistenza, in quanto già privi
dei genitori o, comunque, con genitori non in grado di supportarli,
adeguatamente. Nel contempo, viene dato, però, rilievo anche alla
pianificazione del “dopo di noi” per quelli che possono, allo stato attuale,
beneficiare del sostegno familiare, con la finalità di gestire, nelle migliori
condizioni possibili e in modo programmato, il momento in cui tale sostegno,
purtroppo, verrà meno. Il tutto nell’ottica del perseguimento di un obiettivo
fondamentale, cioè quello di cercare di evitare l’istituzionalizzazione dei
disabili, realizzando la loro volontà, ove possibile, e quella dei genitori o
di chi ne tutela gli interessi.
L’articolo
3 della legge prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di un fondo che avrà una dotazione iniziale di 90 milioni di
euro per il 2016, 38,3 milioni di euro per l’anno successivo e 56,1 milioni di
euro annui a partire dal 2018. Il fondo dovrà essere destinato, in particolare,
alle seguenti finalità: – Favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di
supporto alla domiciliarità per impedire l’isolamento dei disabili; – Consentire
la permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari per far fronte ad
eventuali situazioni di emergenza; – Realizzare interventi innovativi di
residenzialità volti alla creazione di soluzioni abitative di tipo familiare e
di co-housing; – Sviluppare programmi
finalizzati a consentire l’acquisizione del maggior livello di autonomia
possibile delle persone con disabilità grave. Spetterà alle Regioni adottare
indirizzi di programmazione e definire i criteri e le modalità per l’erogazione
dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e
per la verifica dell’attuazione dell’attività svolte e le ipotesi di revoca dei
finanziamenti concessi.
ISTITUZIONE DI TRUST –
VINCOLI DESTINAZIONE – FONDI SPECIALI
La
legge persegue, però, un ulteriore obiettivo: favorire il ricorso a “strumenti”
che consentano la gestione e la protezione del patrimonio destinato ad essere
utilizzato per far fronte ai bisogni del soggetto affetto da grave disabilità,
in particolare, nel momento in cui non potrà più fare affidamento sul sostegno
familiare. Ed è su questo aspetto che si concretizza nelle agevolazioni di
carattere fiscale, contenute nell’articolo 6 della legge su cui concentreremo
la nostra attenzione. In particolare, la legge dispone che sono esenti dall’imposta
di successione e donazione i beni e diritti a favore di persone con disabilità
grave: Conferiti in trust; – Gravati da vincoli di destinazione di cui all’art.
2645 ter c.c. (finora, scarsamente
utilizzati per una normativa incerta); – Destinati a fondi speciali composti da
beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati da contratto di
affidamento fiduciario anche a favore di Onlus
con personalità giuridica che operano, prevalentemente, nel settore della
beneficienza di cui art. 10 co.1 lett. a)
n. 3 e 2bis D.Lgs 460/97.
Il
trust è uno strumento, già,
utilizzato per questi scopi che, con questa legge, viene, definitivamente,
legittimato. Il contratto di affidamento fiduciario è un contratto di recente
utilizzo ed ora, con questa legge, viene riconosciuto e, quindi, rappresenta
una valida alternativa al trust non
richiedendo il rinvio ad una legge straniera ai fini della sua
regolamentazione. Torneremo con altra circolare sul contratto di affidamento
fiduciario.
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